FidiToscana » Agevolazioni di Credito » Commercio » Doc.U.P. 2000/06 - AZIONE 1.5.2 commercio
 
Ultimo aggiornamento: 3 ottobre 2007
Unione Europea   Regione Toscana
· Doc.U.P. 2000/06 - AZIONE 1.5.2 commercio
Contributo in Conto interessi/canoni in favore di piccole e medie imprese commerciali. Decreto Dirigenziale - Regione Toscana - n. 1605 del 11/04/2002.s

Scheda informativa Aree Obiettivo 2 e Sostegno transitorio (ex Phasing out)» Banche convenzionate »
Calcolo dell'investimento ammissibile 1.5.2 » Memorandum per la Rendicontazione (formato pdf) » Preleva la documentazione (formato pdf) »
Schema di dichiarazione liberatoria del fornitore » Allegati B e C » Elenco C.A.T. per certificazione »
Zone svantaggiate e comuni montani (Direttiva Comunitaria 75/268) » Modulistica certificazione C.A.T. »  

ATTENZIONE
A seguito del Decreto Dirigenziale 4368 del 12/9/2007 non è più possibile presentare ulteriori domande di agevolazione, per esaurimento delle risorse finanziarie.


Finalità
Agevolare l'accesso al credito alle piccole e medie imprese operanti nei diversi settori del sistema distributivo, con i seguenti scopi:
  1. qualificazione, ampliamento, recupero, restauro delle strutture, degli impianti e delle attrezzature aziendali;
  2. interventi indotti dal trasferimento di sedi di imprese;
  3. favorire gli investimenti tesi alla ristrutturazione, liberalizzazione, innovazione e crescita dell'attrattività e delle fruibilità della rete distributiva.

Beneficiari
Sono beneficiari le piccole e medie imprese commerciali, singole e/o associate, operanti sia a posto fisso che su aree pubbliche, ed i pubblici esercizi, che effettuino investimenti in Toscana nelle aree Obiettivo 2 e Phasing Out. e che hanno sede legale in uno degli stati membri della U.E., nonché i Centri di Assistenza Tecnica (C.A.T.) autorizzati dalla Regione Toscana.


Investimenti ammissibili
  1. Le spese di investimento ammissibili comprendono, al netto di imposte, tasse, oneri previdenziali e notarili:
    1. acquisto di immobili esistenti, nella misura massima del 50% dell'investimento complessivo ammissibile;
    2. costruzione, ampliamento, ristrutturazione e adeguamento di immobili (opere murarie e assimilate);
    3. acquisto del suolo aziendale e delle pertinenze finalizzate all'attività aziendale, nonché delle sistemazioni ed indagini geognostiche; tali spese sono ammissibili nel limite del 10% del progetto di investimento;
    4. acquisto di impianti, macchinari, arredi ed attrezzature, ivi compresi quelli necessari allo svolgimento dell'attività amministrativa dell'impresa; mezzi mobili funzionali allo svolgimento dell'attività, ammissibili per il solo commercio ambulante e, se non iscritti a pubblici registri, solo se utilizzati all'interno dell'unità locale interessata dall'investimento;
    5. acquisto di software;
    6. spese per servizi e consulenze tecniche necessarie alla realizzazione del progetto di investimento ed alla riqualificazione del sistema distributivo; tali spese sono ammissibili fino ad un valore massimo del 15% dell'investimento complessivo; tali spese sono ammissibili solo se costituiscono oneri poliennali ammortizzabili;
    7. adeguamento e miglioramento delle strutture ed attrezzature allo scopo di uniformarsi ai requisiti richiesti in materia di normativa igienico sanitaria, accesso ai portatori di handicap, sicurezza nei luoghi di lavoro, antisismica, protezione dell'ambiente;
    8. spese per assistenza tecnica su progetti di rete e di riqualificazione del sistema distributivo effettuati dai C.A.T.;
    9. investimenti immateriali finalizzati alla qualificazione del sistema distributivo: marketing operativo e strategico (solo in fase di avvio dell'attività); e-commerce.
    L'acquisto di beni non nuovi di fabbrica è ammesso solo se rispetta le seguenti condizioni:
    1. una dichiarazione del venditore attestante l'origine esatta del materiale e che confermo che lo stesso negli ultimi 7 anni non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
    2. il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve essere inferiore al costo di materiale simile nuovo;
    3. le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito devono essere adeguate alle esigenze dell'operazione ed essere conformi alle norme e standard pertinenti.
  2. Sono escluse dalle spese di investimento ammissibili:
    1. le scorte di magazzino;
    2. le spese di funzionamento e di parte corrente;
    3. gli immobili, gli impianti, i macchinari, gli arredi, gli automezzi e le attrezzature ceduti all'impresa dai soci o dagli amministratori dell'impresa stessa o dai loro coniugi o parenti entro il secondo grado. Sono ricompresi in questa fattispecie i beni provenienti da società nella cui compagine siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado;
    4. le spese relative a commesse interne di lavorazione.
  3. L'investimento ammissibile non può essere superiore a € 5.000.000,00.
  4. Il finanziamento/leasing agevolato deve avere una durata non superiore a 15 anni. In tali termini si considera incluso un eventuale anno di pre-ammortamento.
  5. Le spese per cui viene richiesta l'agevolazione devono essere ancora da sostenere alla data di presentazione della domanda.
  6. Il finanziamento/leasing non deve essere stato erogato/concluso anteriormente alla data di presentazione della domanda di contributo a Fidi Toscana S.p.A..
  7. Ciascuna impresa può presentare a Fidi Toscana più domande di contributo purché a fronte di spese di importo complessivo non superiore al massimale indicato al punto 3.

Agevolazioni finanziarie
Ai finanziamenti ammissibili ai sensi delle direttive di attuazione del Consiglio Regionale della Toscana si applica un contributo in conto interessi/canoni pari all'abbattimento totale del tasso praticato, calcolati sulla somma massima agevolabile.
Il contributo in conto interessi/canoni è attualizzato ed erogato in un'unica soluzione in concomitanza con la prima scadenza utile prevista dal piano di ammortamento del finanziamento / leasing. Il tasso di attualizzazione è pari al tasso vigente al momento dell'erogazione del finanziamento, fissato dal Ministero dell'Industria, Commercio, Artigianato, ai fini della concessione di agevolazioni per le imprese.


Misura del contributo
L'importo massimo agevolabile non può superare il 75% della spesa e comunque l'agevolazione non potrà essere superiore al 15% ESL per le piccole imprese ed il 7,5% ESL per le medie imprese della spesa di investimento globale ammissibile. Nel caso in cui le aree interessate dal programma vengano ritenute ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3 C del Trattato rivisto, la misura dell'aiuto è del 10% ESL + 8% ESN per le piccole imprese e 6% ESL + 8% ESN per le medie imprese.


Tasso di interesse
Non superiore al tasso di riferimento del commercio vigente pro-tempore.


Documentazione
Per ottenere le agevolazioni finanziarie le imprese devono presentare a Fidi Toscana S.p.A. la seguente documentazione:
  1. certificato di iscrizione al Registro delle imprese non anteriore a 6 mesi rilasciato dalla C.C.I.A.A.;
  2. elenco soci (per le società);
  3. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (vedi fac-simile), prodotta ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 4.1.1968 n.15 , attestante:
    • l'esistenza dei requisiti di piccola e media impresa;
    • l'assenza degli impedimenti previsti dalla presente delibera;
    • che l'impresa non ha richiesto e non intende richiedere per l'investimento in questione altre agevolazioni finanziarie;
  4. il progetto complessivo contenente:
    • la validità economico-finanziaria;
    • descrizione degli obiettivi produttivi ed occupazionali che si intendono conseguire;
    • piano finanziario contenente la descrizione e l'importo complessivo dell'investimento, corredati da idonea documentazione di spesa (preventivi, computo metrico estimativo, ecc.) e con l'indicazione della copertura finanziaria;
  5. attestazione rilasciata dal comune ove ha sede l'unità operativa interessata dall'investimento che attesti che questa è ubicata in area obiettivo 2 o phasing out;
  6. conto economico di previsione dopo la realizzazione dell'investimento;
  7. il bilancio d'esercizio precedente quello nel quale viene presentata la domanda di agevolazione;
  8. altra documentazione attestante l'esistenza dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi.
  9. dichiarazione, corredata dallo schema di rilevazione delle componenti ambientali, attestante: che il progetto presentato rispetti la legislazione ambientale; che il progetto presentato - ove ne ricorra il caso - realizzi una maggiore sostenibilità ambientale dell'impresa con riduzione delle pressioni ambientali ed aumento della qualità della vita sui posti di lavoro ecc. (vedere punto 9 - performance ambientali del progetto - dello schema di rilevazione delle componenti ambientali) come documentato nella relazione tecnica allegata al progetto; che il progetto presentato - ove ne ricorra il caso - si qualifichi come progetto integrato, prevedendo sinergie con le misure 1.2 - 1.3 - 1.4 - 2.2 e 3.8 del Doc.U.P., secondo le connessioni suggerite dal Complemento di Programmazione; che il progetto presentato prevede che l'impresa aderirà o meno ad una procedura di certificazione ambientale ISO-14001 e/o adesione al sistema comunitario di Ecogestione e audit (EMAS) e/o etica sociale (SA 8000) e/o di certificazione ambientale di prodotto (Ecolabel).

Procedura
Fidi Toscana S.p.A. istruisce la domanda di contributo in conto interessi/canoni dopo il completamento della documentazione da parte dell'impresa richiedente. La documentazione deve essere completata, pena la decadenza, entro 60 giorni dalla prima richiesta di completamento.
Fidi Toscana S.P.A. concede ogni tre mesi, in coincidenza con il trimestre solare, i contributi ai soggetti richiedenti che siano in possesso dei necessari requisiti e che abbiano completato la documentazione almeno 30 giorni prima della fine del trimestre, secondo una graduatoria costituita sulla base:
  1. del migliore punteggio conseguito;
  2. in caso di parità di punteggio, in base alla data di completamento della documentazione (a tale titolo farà testo la data del timbro dell'ufficio postale di accettazione);
  3. quale terzo elemento, la maggiore entità dell'investimento ammissibile.
Fidi Toscana trasmette comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo in conto interessi all'impresa ed alla banca/società di leasing interessata e ne eroga l'importo attualizzato in unica soluzione, in concomitanza con la prima scadenza utile prevista dal piano di ammortamento del finanziamento.


Erogazione
L'erogazione del contributo in conto interessi/canoni è subordinata:
  1. alla realizzazione, entro 18 mesi, dell'investimento da parte dell'impresa; non alterano la conformità al progetto di investimento ammesso a finanziamento eventuali modifiche che, fatte salve le finalità dell'investimento, non alterino in misura superiore al 20% l'importo globale. In ogni caso il contributo è erogato proporzionalmente all'importo dell'investimento effettivamente realizzato e comunque non oltre l'importo del progetto di investimento ammesso;
  2. all'erogazione a saldo del finanziamento a medio termine od al perfezionamento dell'operazione di leasing,
  3. all'acquisizione della documentazione finale di spesa che consiste in: copia delle fatture (fatture quietanzate o documenti comprovanti la quietanza o valenza probatoria equivalente), copia dei contratti di compravendita, verbale di consegna dei beni (in caso di leasing), copia dei contratti di fornitura dei servizi reali, copia dei contratti di franchising dai quali emergano le quote iniziali dei contratti. Gli originali della suddetta comunicazione di spesa dovranno essere conservati dall'impresa beneficiaria a disposizione degli Uffici della Regione Toscana e dei tecnici a tal fine eventualmente incaricati per i 5 anni successivi al completamento degli investimenti;
  4. all'acquisizione della certificazione ai sensi del D.Lgs. n. 490/94 (ove prevista).
A seguito del Decreto Dirigenziale Regione Toscana n. 2875 del 20/5/2003, pubblicato sul BURT n. 25 del 18/6/2003, il pagamento del contributo concesso può essere erogato su stato di avanzamento degli interventi, su richiesta dell'impresa, con le seguenti modalità:
  1. erogazione di una prima tranche del 40% del contributo assegnato al momento in cui l'impresa sia in grado di rendicontare spese sostenute per almeno il 40% del totale dell'investimento ammesso, a condizione che il finanziamento sia stato erogato per a lmeno il 40% e che l'operazione di leasing sia stata perfezionata;
  2. erogazione di una seconda tranche del 40% del contributo assegnato al momento in cui l'impresa sia in grado di rendicontare spese sostenute per almeno l'80% del totale dell'investimento ammesso, a condizione che il finanziamento sia stato erogato per almeno l'80% e che l'operazione di leasing sia stata perfezionata;
  3. saldo del contributo assegnato al momento in cui l'impresa termina i lavori per i quali è stata ammessa a contributo dietro rendicontazione finale di spesa che deve essere trasmessa a Fidi Toscana spa entro e non oltre 18 mesi dalla data dell'atto di concessione ed a condizione che sia stato interamente erogato il finanziamento o che l'operazione di leasing sia stata perfezionata.

Decadenza
Il diritto al contributo in conto interessi/canoni decade ove:
  1. l'impresa non completi l'investimento entro 18 mesi dalla data della graduatoria di concessione dei contributi e/o, entro tale data, non ottenga l'erogazione, anche parziale, del finanziamento a medio termine od il perfezionamento dell'operazione di leasing;
  2. qualora venga meno la sussistenza dei requisiti previsti dalle direttive attuative;
  3. qualora il beneficiario persista nel rifiutare i controlli disposti dalla Regione;
  4. nel caso di risoluzione del contratto di finanziamento/ leasing per anticipata estinzione;
  5. per cessazione di attività, ad eccezione delle imprese individuali a condizione che continuino l'attività in forma giuridica diversa, mantenendo la finalità dell'investimento e che permangano i requisiti previsti dal bando;
  6. per concordato preventivo con cessione dei beni, per concordato fallimentare, per fallimento, per azioni esecutive;
  7. per cessione di tutti o parte dei beni ammessi a contributo nel caso non siano sostituiti con altri aventi la stessa funzione nel processo produttivo.
L'importo da restituire sarà pari al totale del contributo in conto interesse percepito dall'impresa nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati dalla Regione Toscana, risultino inesistenti i requisiti previsti, computato dalla data del venire meno dei requisiti sino alla data prevista del termine dell'ammortamento. Il contributo da restituire sarà maggiorato dagli interessi di mora in misura non superiore al tasso legale.


Garanzie sussidiarie
Fidi Toscana può rilasciare garanzie sussidiarie sulle operazioni di finanziamento previste nell'ambito delle disposizioni di legge e statutarie che ne disciplinano l'attività.


Normativa
Doc.U.P. 2000/2006 Decreto Dirigenziale n° 1605 del 11/04/2002

© Fidi Toscana SpA · Viale G. Mazzini 46 · 50132 Firenze · tel. 055 23841 · mail@fiditoscana.it