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| Ultimo aggiornamento: 27 giugno 2007 | |||
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| · Alto L.R. N. 95 del 19 dicembre 1996. Disciplina degli interventi per lo sviluppo della Montagna. Delibera Consiglio Regionale n. 28 del 13.2.2002 - Direttive a Fidi Toscana per la gestione del Fondo per gli interventi di credito agevolato.
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ATTENZIONE: il contributo aggiuntivo può essere richiesto solo per i provvedimenti in vigore.
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| 1) Natura del fondo Interventi di credito agevolato a sostegno di imprese che realizzano investimenti nei territori classificati montani dalla Regione Toscana. | |||
| 2) Modalità d'intervento La modalità di intervento del Fondo consiste nell'ulteriore riduzione del tasso di interesse, in aggiunta all'abbattimento operato dai fondi istituiti dalla Regione toscana a favore delle attività produttive, di seguito indicati:
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| 3) Ambito territoriale di applicazione Il fondo opera nei territori di altitudine superiore a 300 metri slm, compresi nei comuni classificati interamente o parzialmente montani. | |||
| 4) Soggetti destinatari Possono beneficiare del contributo le imprese ammesse a fruire dei benefici dei fondi indicati al punto 2), per la realizzazione di progetti di investimento localizzati nei territori di cui al punto 3). | |||
| 5) Misura delle agevolazioni L'intervento del fondo consiste nell'abbattimento del tasso di interesse nella misura dell'1%, in aggiunta a quello operato da uno dei fondi di cui al punto 2), fino ad un massimo di abbattimento complessivo del 4%. Qualora la somma delle agevolazioni previste dai fondi considerati superi la percentuale di abbattimento del 4%, l'ammontare del contributo aggiuntivo del fondo per gli interventi di credito agevolato a sostegno di attività economiche in zone montane sarà ridotto in misura tale da non superare detta percentuale. | |||
| 6) Cumulo di agevolazioni L'eventuale divieto di cumulo previsto dai fondi di cui al punto 2) non si applica nei confronti del fondo per gli interventi di credito agevolato a sostegno di attività economiche in zone montane. | |||
| 7) Limitazioni L'agevolazione è sottoposta al regime di aiuti de minimis, nel rispetto del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001. Ai fini della concessione del contributo, Fidi Toscana Spa richiede all'impresa beneficiaria le informazioni di cui al paragrafo 1. dell'articolo 3 del citato reg. (CE) n. 69/2001. | |||
| 8) Obbligazioni del beneficiario Per quanto riguarda le obbligazioni del beneficiario, le garanzie, la documentazione da allegare alla domanda di contributo, le procedure per l'istruttoria, la formazione delle graduatorie, le modalità e le condizioni di erogazione del contributo, valgono le disposizioni impartite per i singoli fondi di cui al punto 2). | |||
| Normativa L.R. n. 95 del 19 dicembre 1996 e delibere del Consiglio Regionale n. 333 del 14.10.1997 e n. 28 del 13.2.2002. | |||
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