FidiToscana » Agevolazioni di Credito » Contributi aggiuntivi » Alto
 
Ultimo aggiornamento: 27 giugno 2007
Regione Toscana
· Alto
L.R. N. 95 del 19 dicembre 1996. Disciplina degli interventi per lo sviluppo della Montagna. Delibera Consiglio Regionale n. 28 del 13.2.2002 - Direttive a Fidi Toscana per la gestione del Fondo per gli interventi di credito agevolato.

Scheda informativa Preleva la documentazione (formato pdf) »  

ATTENZIONE: il contributo aggiuntivo può essere richiesto solo per i provvedimenti in vigore.

 

1) Natura del fondo
Interventi di credito agevolato a sostegno di imprese che realizzano investimenti nei territori classificati montani dalla Regione Toscana.


2) Modalità d'intervento
La modalità di intervento del Fondo consiste nell'ulteriore riduzione del tasso di interesse, in aggiunta all'abbattimento operato dai fondi istituiti dalla Regione toscana a favore delle attività produttive, di seguito indicati:
  • fondo per la concessione di contributi in conto interessi in favore di piccole e medie imprese operanti nel settore del turismo previsto dal Prse 2001-2005 ed attuato con deliberazione della Gr n. 916 del 2001 (denominato Meta);
  • fondo per agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile previsto dalla LR n. 27 del 1993 e attuato con deliberazioni del Cr n. 283 del 1994, n. 327 del 1995, n. 27 del 1997 e n. 272 del 1998 (denominato Legge Regionale 27/93).
  • fondo per la concessione di contributi in conto interessi per agevolare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese, anche costituite in forma di cooperativa, operanti nel settore estrattivo, manifatturiero, delle costruzioni, dell’informatica di cui al Decreto dirigenziale n.1252 del 5 marzo 2003, in attuazione della Azione 1.1. del Piano regionale di sviluppo economico approvato con la deliberazione del Consiglio regionale n.283/2000 (denominato Misura 1.1 Zenit N.B. provvedimento non più in vigore);
  • fondo per la concessione di contributi in conto interessi a fronte di finanziamenti bancari per investimenti materiali e immateriali di pmi industriali e cooperative, operanti nel comparto moda di cui alla delibera della Giunta regionale n.1279 del 25 novembre 2002 e al decreto dirigenziale n.6818 del 21 novembre 2002 (denominato Misura 1.1 moda N.B. provvedimento non più in vigore);
  • fondo per la concessione di contributi in conto interessi/canoni in favore di piccole e medie imprese commerciali, singole e/o associate, operanti sia a posto fisso che su aree pubbliche, che effettuino investimenti in Toscana e siano operanti nei diversi settori del sistema distributivo e che aderiscano al protocollo “Vetrina toscana”, di cui alle delibere della Giunta regionale n.840 e 841 del 6 settembre 2004 e Decreto Dirigenziale n. 6573 del 12 ottobre 2004, in attuazione dell'Azione A.1 (denominato Sirio 2005);
  • fondo per la concessione di contributi in conto interessi/canoni in favore delle imprese singole o associate operanti nei settori dell’informazione e della comunicazione per lo sviluppo del sistema dell’informazione locale di cui al decreto dirigenziale n.2911 del 13 maggio 2003, in attuazione della Terza Misura del Piano triennale 2003/2005 della Comunicazione approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.22 del 12 febbraio 2003 (denominato fondo Comunicare 2003 N.B. provvedimento non più in vigore).
    Oltre che in relazione ai fondi di cui sopra, con deliberazione della Giunta regionale, può essere disposta l'attivazione del fondo per gli interventi di credito agevolato a sostegno di attività economiche in zone montane anche in connessione con altri fondi regionali istituiti o da istituirsi a favore delle attività produttive.

3) Ambito territoriale di applicazione
Il fondo opera nei territori di altitudine superiore a 300 metri slm, compresi nei comuni classificati interamente o parzialmente montani.


4) Soggetti destinatari
Possono beneficiare del contributo le imprese ammesse a fruire dei benefici dei fondi indicati al punto 2), per la realizzazione di progetti di investimento localizzati nei territori di cui al punto 3).


5) Misura delle agevolazioni
L'intervento del fondo consiste nell'abbattimento del tasso di interesse nella misura dell'1%, in aggiunta a quello operato da uno dei fondi di cui al punto 2), fino ad un massimo di abbattimento complessivo del 4%.
Qualora la somma delle agevolazioni previste dai fondi considerati superi la percentuale di abbattimento del 4%, l'ammontare del contributo aggiuntivo del fondo per gli interventi di credito agevolato a sostegno di attività economiche in zone montane sarà ridotto in misura tale da non superare detta percentuale.


6) Cumulo di agevolazioni
L'eventuale divieto di cumulo previsto dai fondi di cui al punto 2) non si applica nei confronti del fondo per gli interventi di credito agevolato a sostegno di attività economiche in zone montane.


7) Limitazioni
L'agevolazione è sottoposta al regime di aiuti de minimis, nel rispetto del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001. Ai fini della concessione del contributo, Fidi Toscana Spa richiede all'impresa beneficiaria le informazioni di cui al paragrafo 1. dell'articolo 3 del citato reg. (CE) n. 69/2001.


8) Obbligazioni del beneficiario
Per quanto riguarda le obbligazioni del beneficiario, le garanzie, la documentazione da allegare alla domanda di contributo, le procedure per l'istruttoria, la formazione delle graduatorie, le modalità e le condizioni di erogazione del contributo, valgono le disposizioni impartite per i singoli fondi di cui al punto 2).


Normativa
L.R. n. 95 del 19 dicembre 1996 e delibere del Consiglio Regionale n. 333 del 14.10.1997 e n. 28 del 13.2.2002.

© Fidi Toscana SpA · Viale G. Mazzini 46 · 50132 Firenze · tel. 055 23841 · mail@fiditoscana.it