| FidiToscana » Agevolazioni » Eventi calamitosi » Alluvione 2009 Protezione Civile | |||||||||||||||||||
| Ultimo aggiornamento: 14 Marzo 2011 | |||||||||||||||||||
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| · Agevolazione a favore delle
imprese danneggiate dagli eventi alluvionali di cui all'Ordinanza PCM
3850/2010 Attuazione con Ordinanza PGR n. 21 del 07/07/2010 Contributi in conto capitale per il ripristino o la ricostruzione dei beni danneggiati o distrutti. |
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| Riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione all’agevolazione: la richiesta può essere inviata a mezzo raccomandata a.r. o consegnata a mano dal 12.3.2011 al 30.4.2011 |
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| BENEFICIARI Imprese operanti in tutti i settori di attività economica, fatta eccezione per le imprese del settore agricolo e per i settori di attività identificati dai codici Istat (Ateco 2007) 05.10 ; 05.20 ; 08.92 ; 19.1, con sede legale e/o operativa nei comuni interessati dall'evento alluvionale - Ordinanza 5/2010 e che abbiano subito danni a beni di proprietà, ovvero di terzi, destinati all'attività d'impresa. |
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SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese per il ripristino dei beni danneggiati/distrutti
di proprietà di terzi detenuti a titolo di noleggio, leasing,
comodato o contratto di riparazione, revisione o altro titolo legittimo
di possesso, purché rientranti nelle tipologie di cui ai primi
quattro punti del suddetto elenco. |
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| NATURA E MISURA DELL'AGEVOLAZIONE Contributo in c/capitale rapportato alle spese sostenute per ripristinare i danni subiti, nelle seguenti misure massime: L’agevolazione è concessa al netto: - di eventuali indennizzi erogati o comunque dovuti da compagnie assicuratrici; - di eventuali altri contributi pubblici, qualora il cumulo dei contributi ecceda le soglie percentuali, per ciascuna tipologia di spesa, indicate in precedenza. I contributi concessi con Decreti del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 3.3.2010 e 31.3.2010 costituiscono un anticipo rispetto alle agevolazioni concesse sul presente bando. Per la determinazione dell'ammontare del danno: cfr. Art. 5 allegato 3 |
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PROCEDURE
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