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| Ultimo aggiornamento: 21 Novembre 2011 |
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Alluvione dell'ultima decade del 2009 e dei primi giorni del 2010
L'intervento per le imprese danneggiate dall'evento alluvionale (DPCM del 13/01/2010) consiste
in:
- CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI/CANONI che consenta di abbattere completamente
l'interesse sul finanziamento
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LA PRESENTE AGEVOLAZIONE
RISULTA CHIUSA A PARTIRE
DAL 31 LUGLIO 2010
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Per richieste di chiarimento, vi invitiamo
a contattare:
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Catia Gabbrielli
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Tel: 055-2384-255·  · e-mail:
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Annamaria Ciani
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Tel: 055-2384-229·  · e-mail:
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BENEFICIARI
Le piccole e medie imprese, come definite dalla vigente disciplina comunitaria,
che:
- siano iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura;
- siano operanti in tutti i settori di attività economica –
fatta eccezione per il settore agricolo e per i settori di attività
economica identificati dai codici (Istat 2007) 05.10, 05.20, 08.92.0,
19.1;
- abbiano sede legale e/o operativa nei comuni interessati dall’evento
alluvionale;
- e che abbiano subito danni a beni di proprietà, ovvero di terzi,
destinati all’attività d’impresa e presentato la
relativa segnalazione al comune.
Le imprese devono essere in grado di far fronte, secondo le scadenze
previste e tenuto conto dell’indebitamento, aziendale in essere,
agli impegni finanziari derivanti dai finanziamenti per i quali è
richiesta la garanzia.
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SPESE
AMMISSIBILI
Finalizzate al ripristino /ricostruzione dei beni danneggiati/distrutti
e specificatamente ai seguenti interventi realizzati a partire dal giorno
successivo l’evento alluvionale:
• Lavori di ripristino degli immobili adibiti ad attività
produttiva, ivi compresi gli edifici destinati a uso ufficio, le aree
attrezzate e gli impianti fissi in genere;
• Ripristino mediante riparazione o riacquisto di macchinari,
attrezzature, arredi e automezzi;
• Ricostituzione delle scorte danneggiate o distrutte (materie
prime, prodotti finiti e semilavorati limitatamente al valore del relativo
materiale);
• Ripristino dei beni danneggiati/distrutti di proprietà
di terzi detenuti a titolo di noleggio, leasing, comodato o di contratto
di riparazione, revisione o di altro titolo legittimo di possesso.
Non sono ammissibili a contributo i danni relativi a immobili o porzioni
di immobili realizzati in difformità alle disposizioni urbanistiche
ed edilizie ove tali difformità comporti variazioni essenziali
ai sensi della Legge 28/2/1985 n. 47 e successive modifiche e integrazioni,
salvo che sia intervenuta sanatoria. Le spese ammesse all’agevolazione
devono essere effettuate entro 12 mesi dalla data di ammissione al contributo.
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NATURA
E MISURA DELL'AGEVOLAZIONE
L’intervento agevolativo si compone di una garanzia su un finanziamento
bancario e di un contributo in conto interessi.
Nel caso di acquisto di macchinari, attrezzature, arredi e automezzi
sono ammissibili anche le operazioni di locazione finanziaria. In questo
caso il contributo è concesso nella forma del c/canoni.
Il contributo in conto interessi/canoni permette di abbattere completamente
l'interesse sul finanziamento bancario garantito.
Il contributo è calcolato in via provvisoria sulla base della
durata del finanziamento indicata nel modulo di domanda e applicando
il tasso d'interesse più alto stabilito dalla Misura e vigente
al momento di ammissione all'agevolazione.
Il contributo, erogato in un'unica soluzione, sarà quindi calcolato
in via definitiva in base alla durata effettiva del finanziamento erogato
nonché sulla base dell'effettivo tasso d'interesse applicato
sullo stesso finanziamento. L'importo massimo dell'agevolazione concedibile
(derivante sia dalla garanzia che dal contributo) è pari a E.
500.000, al netto di eventuali altri aiuti "de minimis" già
percepiti dall'impresa nell'ultimo triennio.
Il finanziamento è agevolabile fino all’importo del danno
subito, al netto di eventuali indennizzi erogati o comunque dovuti da
compagnie assicuratrici e di altri contributi pubblici.
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PROCEDURE
La richiesta di agevolazione deve essere presentata dall’impresa
interessata attraverso la compilazione dell’apposito modulo di
domanda, allegandovi la documentazione indicata nell’Allegato
A al D.D. 563/10. La richiesta dovrà essere inviata a Fidi Toscana
a mezzo raccomandata A/R fino al 31/05/2010 (la scadenza è stata
prorogata al 31/07/2010 con D.D. 2884/10).
Fidi Toscana comunica i risultati dell’istruttoria alla Regione
Toscana che provvede all’adozione del provvedimento di ammissione
a contributo. Fidi Toscana provvede alla comunicazione successiva alle
imprese e alle banche erogatrici de finanziamento.
Per l’erogazione del contributo in c/interessi, erogato all’impresa
in un’unica soluzione, l’impresa è tenuta a presentare
domanda di erogazione utilizzando l’apposita modulistica, comprendente
le schede di rendicontazione delle spese sostenute. Le spese devono
essere giustificate mediante fatture quietanzate e documenti contabili
di equivalente valore probatorio, completi di documentazione relativa
al pagamento, rappresentata dalla ricevuta contabile del bonifico o
altro documento relativo allo strumento di pagamento prescelto, di cui
sia documentato il sottostante movimento finanziario.
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ATTENZIONE
LA PARTE DESCRITTIVA RIPORTATA E' FRUTTO DI UN LAVORO INTERNO DI SELEZIONE
E RIELABORAZIONE, NON HA PERTANTO CARATTERE DI UFFICIALITA' ED ESAUSTIVITA' MA ASSOLVE
A FINALITA' MERAMENTE INFORMATIVE. SI INVITA PERTANTO A FARE ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALLA
NORMATIVA UFFICIALE RIPORTATA NEL REGOLAMENTO REGIONALE CITATO E NELLE FONTI NORMATIVE
IN ESSO INDICATE.
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