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| Ultimo aggiornamento: 17 Ottobre 2007 |
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| · L.R. 27/93 Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile. |
| ATTENZIONE |
| A seguito del Decreto
Dirigenziale n.4372 del 7/9/2007, pubblicato sul BURT n.41 del 10/10/2007,
non è più possibile presentare ulteriori domande di agevolazione
dalla data di certificazione dell’atto (14/9/2007), per esaurimento
delle risorse finanziarie. Il decreto precisa che le domande pervenute
e non finanziate fino alla data di certificazione suddetta saranno ritenute
“sospese”, in attesa di eventuali somme residue disponibili
sul fondo derivate da minori erogazioni, rinunce o recuperi fino alla
data del 30/6/2008.
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| Finalità La legge regionale n. 27/93 promuove la costituzione e l'avvio di nuove imprese al fine di sviluppare l'imprenditoria giovanile. |
| Beneficiari Le imprese di minori dimensioni costituite nella forma di impresa individuale, impresa familiare, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società cooperative ex D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni, operanti in tutti i settori con esclusione delle imprese agricole ed agrituristiche, dei trasporti, della trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, che effettuano investimenti in unità aziendali localizzate nel territorio della Regione Toscana. Sono definite di minori dimensioni le imprese aventi non più di 95 dipendenti e non più di 2.582.284,50 € di capitale investito, al netto di ammortamenti e di rivalutazioni monetarie. Sono escluse le imprese in cui gli immobilizzi tecnici, materiali e immateriali, sono costituiti per oltre il 50% da beni revenienti da cessione o conferimento di azienda o di rami di azienda.
Le imprese indicate non devono essere state costituite prima di sei mesi dalla data di presentazione della domanda per l'ottenimento delle agevolazioni finanziarie. La data di costituzione coincide:
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| Agevolazioni finanziarie Alle imprese aventi i requisiti viene concesso un contributo in conto capitale pari al 10% delle spese di investimento ammissibili, congiuntamente ad un contributo in conto interessi o in conto canoni pari ad 1 punto, su operazioni di finanziamento a medio termine o di leasing di importo non superiore al 65% delle spese di investimento ammissibili. Il contributo in conto interessi o in conto canoni viene erogato in forma attualizzata. Le operazioni di finanziamento a medio termine o di leasing devono essere perfezionate ad un tasso di interesse non superiore al tasso di riferimento ministeriale per il settore di appartenenza dell'impresa, tempo per tempo vigente. N.B. Per le imprese localizzate nei territori di altitudine superiore a 300 metri slm, compresi nei comuni classificati interamente o parzialmente montani, può essere fatta richiesta di ulteriore abbattimento del tasso di interesse sulla base di quanto previsto dalla L.R. 95/96 e dalla delibera del C.R. n. 28 del 13.2.2002 - Fondo denominato "ALTO". Per usufruire dell'agevolazione aggiuntiva occorre allegare il modello di domanda relativo all'attivazione del fondo "Alto" prelevabile da questo sito nel capitolo Agevolazioni di credito, provvedimento "ALTO". CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DI CUI ALLA MISURA 1.6.3 Doc.UP 2000/2006 Alle imprese che hanno i requisiti previsti dalla L.R. 27/93 e che effettuano l'investimento nelle aree di operatività obiettivo 2 e phasing out e che sono ammesse alle agevolazioni di cui alla L.R. 27/93 viene concesso un contributo in conto capitale aggiuntivo a quello previsto dalla L.R. 27/93 del 25% sull'investimento ammissibile. Per usufruire dell'agevolazione aggiuntiva occorre presentare unitamente alla domanda di cui alla L.R. 27/93 la domanda ai sensi della misura 1.6.3 del Doc.UP 2000/2006 prelevabile da questo sito completa dei relativi allegati. |
| Decadenza Il diritto al contributo in conto capitale e in conto interessi/canoni decade:
Il contributo da restituire sarà maggiorato dagli interessi di mora in misura non superiore al tasso legale. |
| Normativa L.R. n. 27 del 26 aprile 1993; delibere del C.R.T. n. 283 del 5 luglio 1994, n.327 del 26 luglio 1995, n. 27 del 11 febbraio 1997, n. 272 del 15 settembre 1998 e n. 67 del 23 aprile 2002; Decreto dirigenziale n. 4817 del 18/9/2002. |
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