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Ultimo aggiornamento: 17 Ottobre 2007
Regione Toscana
· L.R. 27/93  
Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile. 


Scheda informativa L.R. 27/93 Scheda informativa contributo aggiuntivo Doc.U.P. 2000/06 - AZIONE 1.6.3 » Banche convenzionate L.R. 27/93 »
Banche convenzionate Doc.U.P. 2000/06 - AZIONE 1.6.3 » Calcolo dell'investimento ammissibile L.R. 27/93 » Aree Obiettivo 2 e Ph. out. »
DGR 622/10 Criteri per concessione dilazioni/rateizzazioni »    
Modulistica
Domanda di agevolazione L.R. 27/93 (formato pdf)» Domanda Doc.U.P. 2000/06 - AZIONE 1.6.3 (formato pdf) » Modulistica dilazioni/rateizzazioni per recupero contributi L.R. 27/93 »

ATTENZIONE
A seguito del Decreto Dirigenziale n.4372 del 7/9/2007, pubblicato sul BURT n.41 del 10/10/2007, non è più possibile presentare ulteriori domande di agevolazione dalla data di certificazione dell’atto (14/9/2007), per esaurimento delle risorse finanziarie. Il decreto precisa che le domande pervenute e non finanziate fino alla data di certificazione suddetta saranno ritenute “sospese”, in attesa di eventuali somme residue disponibili sul fondo derivate da minori erogazioni, rinunce o recuperi fino alla data del 30/6/2008.


Finalità
La legge regionale n. 27/93 promuove la costituzione e l'avvio di nuove imprese al fine di sviluppare l'imprenditoria giovanile.


Beneficiari
Le imprese di minori dimensioni costituite nella forma di impresa individuale, impresa familiare, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società cooperative ex D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni, operanti in tutti i settori con esclusione delle imprese agricole ed agrituristiche, dei trasporti, della trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, che effettuano investimenti in unità aziendali localizzate nel territorio della Regione Toscana. Sono definite di minori dimensioni le imprese aventi non più di 95 dipendenti e non più di 2.582.284,50 € di capitale investito, al netto di ammortamenti e di rivalutazioni monetarie. Sono escluse le imprese in cui gli immobilizzi tecnici, materiali e immateriali, sono costituiti per oltre il 50% da beni revenienti da cessione o conferimento di azienda o di rami di azienda.

  • Per le imprese individuali e familiari l'imprenditore deve avere, al momento della costituzione dell'impresa, un'età non superiore a 35 anni.
  • Per le società:
    • i rappresentanti legali devono avere un'età non superiore a 35 anni, al momento della costituzione dell'impresa;
    • almeno il 50% dei soci, che detengano almeno il 51% del capitale sociale, devono avere un'età non superiore a 35 anni, al momento della costituzione dell'impresa. Per le società il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche.
  • Per le società cooperative:
    • i rappresentanti legali devono avere un'età non superiore ai 35 anni, al momento della costituzione dell'impresa;
    • almeno il 50% dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori e detengano almeno il 51% dei voti nell'assemblea dei soci, devono avere un'età non superiore ai 35 anni, al momento della costituzione dell'impresa.
I soggetti indicati sopra non possono essere titolari, legali rappresentanti o soci di altra impresa che abbia usufruito delle agevolazioni previste dalla L.R. 27/93. I requisiti previsti dalla L.R. 27/93 devono permanere per tutta la durata dell'operazione di finanziamento a medio termine o di leasing. Il requisito anagrafico deve essere rispettato in caso di variazione dei legali rappresentanti o della compagine sociale.

Le imprese indicate non devono essere state costituite prima di sei mesi dalla data di presentazione della domanda per l'ottenimento delle agevolazioni finanziarie. La data di costituzione coincide:
  • per le imprese individuali con la data di inizio attività risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
  • per le società di persone con la data di costituzione risultante dall'atto costitutivo;
  • per le società di capitali con la data di iscrizione nel registro delle imprese risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.


Agevolazioni finanziarie
Alle imprese aventi i requisiti viene concesso un contributo in conto capitale pari al 10% delle spese di investimento ammissibili, congiuntamente ad un contributo in conto interessi o in conto canoni pari ad 1 punto, su operazioni di finanziamento a medio termine o di leasing di importo non superiore al 65% delle spese di investimento ammissibili. Il contributo in conto interessi o in conto canoni viene erogato in forma attualizzata.

Le operazioni di finanziamento a medio termine o di leasing devono essere perfezionate ad un tasso di interesse non superiore al tasso di riferimento ministeriale per il settore di appartenenza dell'impresa, tempo per tempo vigente.

N.B. Per le imprese localizzate nei territori di altitudine superiore a 300 metri slm, compresi nei comuni classificati interamente o parzialmente montani, può essere fatta richiesta di ulteriore abbattimento del tasso di interesse sulla base di quanto previsto dalla L.R. 95/96 e dalla delibera del C.R. n. 28 del 13.2.2002 - Fondo denominato "ALTO". Per usufruire dell'agevolazione aggiuntiva occorre allegare il modello di domanda relativo all'attivazione del fondo "Alto" prelevabile da questo sito nel capitolo Agevolazioni di credito, provvedimento "ALTO".

CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DI CUI ALLA MISURA 1.6.3 Doc.UP 2000/2006
Alle imprese che hanno i requisiti previsti dalla L.R. 27/93 e che effettuano l'investimento nelle aree di operatività obiettivo 2 e phasing out e che sono ammesse alle agevolazioni di cui alla L.R. 27/93 viene concesso un contributo in conto capitale aggiuntivo a quello previsto dalla L.R. 27/93 del 25% sull'investimento ammissibile. Per usufruire dell'agevolazione aggiuntiva occorre presentare unitamente alla domanda di cui alla L.R. 27/93 la domanda ai sensi della misura 1.6.3 del Doc.UP 2000/2006 prelevabile da questo sito completa dei relativi allegati.


Decadenza
Il diritto al contributo in conto capitale e in conto interessi/canoni decade:
  • ove l'impresa non completi l'investimento entro 18 mesi dalla data della graduatoria di concessione dei contributi e/o, entro tale data, non ottenga l'erogazione, anche parziale, del finanziamento a medio termine od il perfezionamento dell'operazione di leasing;
  • qualora venga meno la sussistenza dei requisiti previsti dalle presenti direttive;
  • qualora il beneficiario persista nel rifiutare i controlli disposti dalla Regione;
  • per cessazione di attività, ad eccezione delle imprese individuali che si trasformano in società, qualora permangano i requisiti previsti dalla legge regionale 27/93 e successive modificazioni ed integrazioni;
  • per concordato preventivo con cessione dei beni, per concordato fallimentare, per fallimento, per azioni esecutive;
  • per cessione di tutti o parte dei beni ammessi a contributo nel caso non siano sostituiti con altri aventi la stessa funzione nel processo produttivo.
L'importo da restituire sarà:
  1. per l'agevolazione in conto interessi, l'importo da restituire è pari al contributo, attualizzato alla data di perdita dei requisiti, di competenza del periodo intercorrente tra la suddetta data e la data del termine dell'ammortamento del finanziamento agevolato;
  2. per l'agevolazione in conto capitale, l'importo da restituire è pari alla percentuale del contributo erogato corrispondente al rapporto tra l'importo di cui al punto 1) ed il contributo in conto interessi erogato in forma attualizzata.
In caso di estinzione anticipata del finanziamento e prosecuzione dell'attività sarà revocato il solo contributo in conto interessi secondo le modalità indicate al punto 1).
Il contributo da restituire sarà maggiorato dagli interessi di mora in misura non superiore al tasso legale.


Normativa
L.R. n. 27 del 26 aprile 1993; delibere del C.R.T. n. 283 del 5 luglio 1994, n.327 del 26 luglio 1995, n. 27 del 11 febbraio 1997, n. 272 del 15 settembre 1998 e n. 67 del 23 aprile 2002; Decreto dirigenziale n. 4817 del 18/9/2002.


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