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» Impr. femminile e giovanile » L.R. 27/93
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| Ultimo aggiornamento: 17 Ottobre 2007 |
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· L.R. 27/93 s
Agevolazioni per la creazione di nuove imprese a sostegno dell'imprenditoria giovanile.
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| ATTENZIONE |
A seguito del Decreto
Dirigenziale n.4372 del 7/9/2007, pubblicato sul BURT n.41 del 10/10/2007,
non è più possibile presentare ulteriori domande di agevolazione
dalla data di certificazione dell’atto (14/9/2007), per esaurimento
delle risorse finanziarie. Il decreto precisa che le domande pervenute
e non finanziate fino alla data di certificazione suddetta saranno ritenute
“sospese”, in attesa di eventuali somme residue disponibili
sul fondo derivate da minori erogazioni, rinunce o recuperi fino alla
data del 30/6/2008.
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Finalità
La legge regionale n. 27/93 promuove la costituzione e l'avvio di nuove imprese al fine di sviluppare l'imprenditoria giovanile.
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Beneficiari
Le imprese di minori dimensioni costituite nella forma di impresa individuale, impresa familiare, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società cooperative ex D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni, operanti in tutti i settori con esclusione delle imprese agricole ed agrituristiche, dei trasporti, della trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, che effettuano investimenti in unità aziendali localizzate nel territorio della Regione Toscana. Sono definite di minori dimensioni le imprese aventi non più di 95 dipendenti e non più di 2.582.284,50 € di capitale investito, al netto di ammortamenti e di rivalutazioni monetarie. Sono escluse le imprese in cui gli immobilizzi tecnici, materiali e immateriali, sono costituiti per oltre il 50% da beni revenienti da cessione o conferimento di azienda o di rami di azienda.
- Per le imprese individuali e familiari l'imprenditore deve avere, al momento della costituzione dell'impresa, un'età non superiore a 35 anni.
- Per le società:
- i rappresentanti legali devono avere un'età non superiore a 35 anni, al momento della costituzione dell'impresa;
- almeno il 50% dei soci, che detengano almeno il 51% del capitale sociale, devono avere un'età non superiore a 35 anni, al momento della costituzione dell'impresa.
Per le società il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche.
- Per le società cooperative:
- i rappresentanti legali devono avere un'età non superiore ai 35 anni, al momento della costituzione dell'impresa;
- almeno il 50% dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori e detengano almeno il 51% dei voti nell'assemblea dei soci, devono avere un'età non superiore ai 35 anni, al momento della costituzione dell'impresa.
I soggetti indicati sopra non possono essere titolari, legali rappresentanti o soci di altra impresa che abbia usufruito delle
agevolazioni previste dalla L.R. 27/93. I requisiti previsti dalla L.R. 27/93 devono permanere per tutta la durata dell'operazione
di finanziamento a medio termine o di leasing. Il requisito anagrafico deve essere rispettato in caso di variazione dei legali
rappresentanti o della compagine sociale.
Le imprese indicate non devono essere state costituite prima di sei mesi dalla data di presentazione della domanda per l'ottenimento
delle agevolazioni finanziarie. La data di costituzione coincide:
- per le imprese individuali con la data di inizio attività risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- per le società di persone con la data di costituzione risultante dall'atto costitutivo;
- per le società di capitali con la data di iscrizione nel registro delle imprese risultante dal certificato di iscrizione
alla C.C.I.A.A.
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Priorità
Sono prioritarie le domande delle imprese individuali nelle quali il titolare sia di sesso femminile, nonché delle società nelle quali siano di sesso femminile i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengano almeno il 50% del capitale sociale, nonché le domande delle imprese per le quali almeno il 50% dell'investimento ammissibile è costituito dai beni di cui all'art. 5 della L.317/91 con esclusione delle licenze e della formazione del personale. Le priorità comportano un'anticipazione convenzionale di 60 giorni della data di completamento della documentazione e non sono cumulabili.
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Agevolazioni finanziarie
Alle imprese aventi i requisiti viene concesso un contributo in conto capitale pari al 10% delle spese di investimento ammissibili, congiuntamente ad un contributo in conto interessi o in conto canoni pari ad 1 punto, su operazioni di finanziamento a medio termine o di leasing di importo non superiore al 65% delle spese di investimento ammissibili. Il contributo in conto interessi o in conto canoni viene erogato in forma attualizzata.
Le operazioni di finanziamento a medio termine o di leasing devono essere
perfezionate ad un tasso di interesse non superiore al tasso di riferimento
ministeriale per il settore di appartenenza dell'impresa, tempo per tempo
vigente.
N.B. Per le imprese localizzate nei territori di altitudine superiore a 300 metri slm, compresi nei comuni classificati interamente o parzialmente montani, può essere fatta richiesta di ulteriore abbattimento del tasso di interesse sulla base di quanto previsto dalla L.R. 95/96 e dalla delibera del C.R. n. 28 del 13.2.2002 - Fondo denominato "ALTO". Per usufruire dell'agevolazione aggiuntiva occorre allegare il modello di domanda relativo all'attivazione del fondo "Alto" prelevabile da questo sito nel capitolo Agevolazioni di credito, provvedimento "ALTO".
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DI CUI ALLA MISURA 1.6.3 Doc.UP
2000/2006
Alle imprese che hanno i requisiti previsti dalla L.R. 27/93 e che effettuano
l'investimento nelle aree di operatività obiettivo 2 e phasing out e che
sono ammesse alle agevolazioni di cui alla L.R. 27/93 viene concesso un
contributo in conto capitale aggiuntivo a quello previsto dalla L.R. 27/93
del 25% sull'investimento ammissibile. Per usufruire dell'agevolazione
aggiuntiva occorre presentare unitamente alla domanda di cui alla L.R.
27/93 la domanda ai sensi della misura 1.6.3 del
Doc.UP 2000/2006 prelevabile da questo sito completa dei relativi allegati.
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Durata
La durata del finanziamento o del leasing agevolabili non può essere superiore a 10 anni per l'acquisto di terreni o per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di fabbricati e non superiore a 5 anni per gli altri investimenti.
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Investimenti ammissibili
- Acquisto di terreni (limitatamente al 10% dell'investimento totale ammissibile per la Misura 1.6.3) o del diritto di superficie;
- acquisto di fabbricati, limitatamente a quelli di nuova costruzione, in misura non superiore al 40% dell'investimento totale
ammissibile;
- costruzione e/o ristrutturazione di fabbricati in misura non superiore al 40% dell'investimento totale ammissibile;
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature; acquisto di brevetti, marchi e software;
- marketing operativo e strategico;
- costo del progetto d'impresa (business plan) in misura non superiore all'1,5% dell'importo degli investimenti sopra riportati.
L'importo dell'investimento ammissibile non può essere superiore a 258.228 €, elevabile a 387.342 € per le imprese che presentano
il requisito di priorità per la realizzazione di investimenti innovativi.
Sono esclusi dagli investimenti ammissibili:
- cessione di azienda o di rami di azienda;
- scorte di magazzino;
- automezzi non destinati al trasporto di cose (totalmente esclusi per la Misura 1.6.3);
- beni oggetto di lease back;
- beni usati.
Le imprese ammesse alle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge e dalla Misura 1.6.3 non possono usufruire, per
lo stesso investimento, di altre agevolazioni finanziarie disposte dalla normativa regionale, nazionale, comunitaria e di altri
Enti pubblici.
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Documentazione da allegare alla domanda
Per ottenere le agevolazioni finanziarie le imprese devono presentare a Fidi Toscana la domanda allegando la seguente documentazione:
- progetto aziendale compilato in maniera esauriente in ogni sua parte contenente:
- gli obiettivi produttivi ed occupazionali;
- la descrizione e le finalità dell'investimento;
- la copertura finanziaria dell'investimento;
- la composizione del capitale sociale;
- la situazione patrimoniale d'impianto ed il conto economico previsionale a regime;
- il progetto relativo alle eventuali esigenze di formazione professionale.
- certificato di iscrizione al Registro Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. (non anteriore a sei mesi);
- copia atto costitutivo e statuto vigente (per le società);
- idonea certificazione non anteriore a sei mesi, dell'età e del sesso del titolare (per le imprese individuali), dei legali
rappresentanti e dei soci (per le società);
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'esistenza dei requisiti e l'assenza degli impedimenti;
- idonea documentazione di spesa:
- per gli investimenti da effettuare: computo metrico estimativo (realizzazione opere murarie), preventivi, altra idonea
documentazione (in copia);
- per gli investimenti effettuati: contratto o compromesso (acquisto di terreni e fabbricati), fatture, altra idonea documentazione
(in copia); detta documentazione dovrà essere riepilogata nell'apposito prospetto.
Nei casi necessari la documentazione dovrà essere integrata da:
- eventuale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'esistenza delle priorità;
- eventuale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà fornita dalle imprese che abbiano nell'oggetto sociale sia attività
ammesse che non ammesse ai benefici della L.R. 27/93 attestante l'impegno a non svolgere alcuna delle attività non ammesse per tutto
il periodo di ammortamento del finanziamento concesso;
- eventuale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dalle imprese individuali che abbiano fatture datate
antecedentemente alla data di inizio attività risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
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Procedure
Fidi Toscana istruisce le domande di agevolazione finanziaria dopo il completamento della relativa documentazione da parte dell'impresa. La documentazione deve essere completata, pena la decadenza, entro 90 giorni dalla prima richiesta di completamento. Fidi Toscana concede le agevolazioni finanziarie ogni tre mesi, secondo una graduatoria costituita in base all'ordine cronologico della data di completamento della documentazione, alle imprese che siano in possesso dei necessari requisiti e che abbiano completato la documentazione almeno 30 giorni prima della fine del trimestre, tenendo conto delle priorità definite dalla L.R. 27/93 e dalla delibera del C.R.T. 283/94.
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Erogazione
Fidi Toscana eroga le agevolazioni finanziarie dopo la comunicazione da parte della banca o della società di leasing attestante che il finanziamento a medio termine o il leasing sono stati erogati e dopo la comunicazione da parte dell'impresa che l'investimento è stato effettuato in conformità a quello approvato da Fidi Toscana acquisendo dall'impresa stessa una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Le agevolazioni sono erogate in relazione all'importo dell'investimento effettivamente realizzato e del finanziamento o del leasing ottenuto, e comunque non oltre l'importo dell'investimento e del finanziamento o del leasing approvato in precedenza da Fidi Toscana. Non alterano la conformità al progetto approvato dalla Fidi Toscana SpA eventuali modifiche che, fatte comunque salve le finalità dell'investimento, non spostino in misura superiore al 20% l'importo globale e la proporzione tra le diverse tipologie di spesa. Il contributo in conto capitale ed il contributo in conto interessi o in conto canoni sono erogati direttamente all'impresa beneficiaria. L'impresa decade dal diritto al contributo in conto capitale ed in conto interessi o in conto canoni ove non completi l'investimento entro 18 mesi dalla data di concessione dei contributi medesimi e, entro tale data, non ottenga l'erogazione, anche parziale, del finanziamento a medio termine o del leasing.
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Decadenza
Il diritto al contributo in conto capitale e in conto interessi/canoni decade:
- ove l'impresa non completi l'investimento entro 18 mesi dalla data della graduatoria di concessione dei contributi e/o, entro
tale data, non ottenga l'erogazione, anche parziale, del finanziamento a medio termine od il perfezionamento dell'operazione di
leasing;
- qualora venga meno la sussistenza dei requisiti previsti dalle presenti direttive;
- qualora il beneficiario persista nel rifiutare i controlli disposti dalla Regione;
- per cessazione di attività, ad eccezione delle imprese individuali che si trasformano in società, qualora permangano i requisiti
previsti dalla legge regionale 27/93 e successive modificazioni ed integrazioni;
- per concordato preventivo con cessione dei beni, per concordato fallimentare, per fallimento, per azioni esecutive;
- per cessione di tutti o parte dei beni ammessi a contributo nel caso non siano sostituiti con altri aventi la stessa funzione
nel processo produttivo.
L'importo da restituire sarà:
- per l'agevolazione in conto interessi, l'importo da restituire è pari al contributo, attualizzato alla data di perdita dei
requisiti, di competenza del periodo intercorrente tra la suddetta data e la data del termine dell'ammortamento del finanziamento
agevolato;
- per l'agevolazione in conto capitale, l'importo da restituire è pari alla percentuale del contributo erogato corrispondente
al rapporto tra l'importo di cui al punto 1) ed il contributo in conto interessi erogato in forma attualizzata.
In caso di estinzione anticipata del finanziamento e prosecuzione dell'attività sarà revocato il solo contributo in conto interessi
secondo le modalità indicate al punto 1).
Il contributo da restituire sarà maggiorato dagli interessi di mora in misura non superiore al tasso legale.
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Garanzie sussidiarie
Fidi Toscana può rilasciare garanzie
sussidiarie sulle operazioni di finanziamento o di leasing previste
dalla L.R. 27/93 nell'ambito delle disposizioni di legge e statutarie
che ne disciplinano l'attività.
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Normativa
L.R. n. 27 del 26 aprile 1993; delibere del C.R.T. n. 283 del 5 luglio 1994, n.327 del 26 luglio 1995, n. 27 del 11 febbraio 1997, n. 272 del 15 settembre 1998 e n. 67 del 23 aprile 2002; Decreto dirigenziale n. 4817 del 18/9/2002.
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(*) CAPO II Interventi per la diffusione dell'innovazione
Art. 5. (Investimenti innovativi ammessi alle agevolazioni)
- Le agevolazioni previste dagli articoli 6 e 12 sono concesse ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, che effettuino
investimenti aventi per oggetto, congiuntamente o disgiuntamente:
- la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche,
che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico destinate a svolgere una o più delle
seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura, trasporto, magazzinaggio;
- la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali o mezzi
robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del
ciclo tecnologico;
- la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al
disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al
ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale;
- la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui alle lettere
a), b) e c);
- l'acquisizione di brevetto e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, la formazione del personale necessaria
per l'utilizzazione delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi di cui alle lettere a), b), c) e d);
- la realizzazione o l'acquisizione di apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di progettazione aziendale;
- la realizzazione o l'acquisizione di sistemi e macchinari, gestiti da apparecchiature elettroniche, finalizzati alla riduzione
dell'inquinamento nell'ambiente.
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