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Ultimo aggiornamento: 3 ottobre 2007
Unione Europea   Regione Toscana
· Doc.U.P. 2000/06 - AZIONE 1.5.1 turismo
Contributo in Conto interessi/canoni in favore di piccole e medie imprese operanti nei vari settori del turismo. Decreto Dirigenziale - Regione Toscana - n. 1255 del 21/03/2002, n. 7144 del 20/12/2002 e n.7375 del 5/12/2003.s

Scheda informativa Aree Obiettivo 2 e Ph. out. » Banche convenzionate »
Calcolo dell'investimento ammissibile 1.5.1 » Memorandum per la Rendicontazione (formato pdf) » Preleva la documentazione (formato pdf) »
Schema di dichiarazione liberatoria del fornitore » Allegati A-B-C » Allegato D »
Allegato E » Zone svantaggiate e comuni montani (Direttiva Comunitaria 75/268) »  

ATTENZIONE
  • A seguito del Decreto Dirigenziale 4368 del 12/9/2007 non è più possibile presentare ulteriori domande di agevolazione, per esaurimento delle risorse finanziarie.

  • Con Decreto Dirigenziale n. 6391 del 24/11/05, le modalità per l'erogazione del contributo sono variate.

Finalità
Agevolare l'accesso al credito alle piccole e medie imprese operanti nei diversi settori del turismo nelle aree Obiettivo 2 e Phasing Out.


1. Beneficiari
Sono soggetti beneficiari le piccole e medie imprese che intendono effettuare investimenti nel settore del turismo al fine di realizzare o qualificare strutture ricettive e agenzie di viaggi come definite dal Titolo II° della L.R. 42/2000, nonché strutture destinate ad attività riferibili a servizi ed attrezzature complementari al turismo (così come individuate dalla Delibera di Giunta regionale n.349 del 02.04.01). (vds. allegato A)
Gli aiuti sono concessi alle piccole e medie imprese così come sono definite nella raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996 (GU L 107 del 30.4.96, pag.4) (vds. allegato B), la cui sede operativa, nella quale viene effettuato l'investimento, sia localizzata nelle aree di intervento dei regimi d'aiuto (zone obiettivo 2 e phasing out così come definite dalla Commissione Europea con decisioni C(2000) 2327 del 27 luglio 2000 e C(2000) 2752 del 20 settembre 2000), pertanto non è necessario che l'impresa abbia sede legale o domicilio fiscale nella Regione Toscana anche se la medesima sede deve essere compresa in uno degli stati membri della UE.
Le imprese in argomento, al momento della presentazione della domanda, devono essere regolarmente costituite (iscrizione al Registro imprese) e si devono trovare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, di concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria. Le domande presentate dalle imprese individuali non ancora operanti possono essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in assenza dell'iscrizione al registro delle imprese, purché le stesse imprese siano già titolari di partita IVA. Per questi soggetti detta iscrizione deve comunque essere comprovata attraverso lo specifico certificato non oltre 60 giorni dal termine dei lavori. Le imprese che non esercitano attività turistiche di cui alla L.R. 42/2000 o attività complementari di cui alla Delibera Regionale n. 349 del 02/04/2001, devono, entro 60 giorni dal termine dei lavori, munirsi delle regolari autorizzazioni all’esercizio dell’attività previste dalle vigenti leggi.
Per beneficiare delle agevolazioni in argomento i predetti soggetti devono sostenere un programma di investimenti con un apporto di mezzi propri in misura non inferiore al 25%. Il detto programma deve essere organico e funzionale, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido e deve essere svolto nell'ambito di un'unità locale per lo svolgimento di una delle attività ammesse dalla presente normativa.
Entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande di agevolazioni il soggetto richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili dell'unità locale ove viene realizzato il programma, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile. Alla predetta data, gli atti o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilità devono risultare già registrati, anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro, potendo, tuttavia, la registrazione intervenire successivamente alla data dei tre mesi sopra indicati e comunque non oltre i successivi 30 giorni, nei casi in cui si pervenga alla proprietà del bene tramite asta pubblica o aggiudicazione di lotti pubblici.


2. Iniziative ammissibili
Sono considerati ammissibili al presente regime di aiuti gli investimenti concernenti la realizzazione di iniziative:
- per l'adeguamento, l'ampliamento e la realizzazione delle strutture destinate all'esercizio delle attività turistiche previste dalla L.R.42/2000 e successivi regolamenti di attuazione;
- per l'adeguamento, l'ampliamento e la realizzazione di servizi ed attrezzature complementari così come individuate dalla Delibera di Giunta regionale n.349 del 02.04.01, compresi gli interventi sugli impianti a fune e di innevamento e la messa in sicurezza delle piste da sci;
- per l'adeguamento, l'ampliamento o la realizzazione di Agenzie di Viaggio così come indicate nelle Legge Regionale 42/2000.
I progetti di investimento concernenti la realizzazione di iniziative non espressamente indicate non sono considerati ammissibili al presente regime di aiuti.


3. Contributi concedibili
Le imprese beneficiarie potranno usufruire di contributo in conto interessi e/o canoni (vds. banche convenzionate) su operazioni di finanziamento e/o leasing (quest'ultima al netto del macrocanone iniziale e del valore di riscatto). Il contributo è pari alla quota interessi del piano di ammortamento del finanziamento e/o ai canoni dell'operazione di leasing e comunque nella misura massima di 6 punti percentuali rispetto al tasso di riferimento del settore turistico-alberghiero.
Il finanziamento a medio termine o il leasing agevolato deve avere un importo non superiore al 75% dell'investimento e una durata non superiore a 15 anni.

Il finanziamento non deve essere stato erogato, o il leasing non deve essere stato perfezionato, prima della presentazione della domanda di aiuto a FidiToscana S.p.A..
Nel caso di contributi in conto interessi su finanziamenti bancari il contributo è erogato direttamente all'impresa; nel caso di contributi in conto canoni il contributo è erogato alla società di leasing che effettua l'operazione alle condizioni previste dal punto 2, della norma 10 del Reg. (CE) n.1145/2003 del 27/06/2003 della Commissione riguardanti l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali.
Nel rispetto della normativa comunitaria, l'intensità di aiuto espresse in percentuale dei costi ammissibili ed in termini lordi, ossia prima del versamento delle imposte, sono le seguenti:
- nell'intero territorio regionale ammissibile ai regimi d'aiuto (Zone Ob.2 e phasing Out) l'intensità di aiuto per le singole imprese non potrà superare il 15% ESL per le piccole imprese ed il 7,5% ESL per le medie imprese della spesa di investimento globale;
- nelle aree di cui ex art.87.3C la misura di aiuto potrà essere elevata entro i limiti previsti dall'Aiuto di Stato N. 549/2000 (IT).
Le agevolazioni, assegnate ai sensi delle presenti bando, non sono cumulabili con altri aiuti che abbiano per oggetto medesimi beni di investimento, sia che gli stessi siano stati richiesti a titolo di aiuto di Stato che con la regola del "de minimis".
Il pagamento del contributo concesso può essere erogato su stato di avanzamento lavori, su richiesta dell'impresa, con le seguenti modalità:
- erogazione a titolo di anticipazione pari all'80% del contributo assegnato, previa presentazione di polizza fidejussoria rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nel registro speciale previsto dall'art. 107 T.U.L.B. di importo pari all'anticipazione richiesta. Il beneficiario ha l'obbligo di inviare a Fidi Toscana almeno mensilmente la documentazione di spesa sostenuta e pagata oltre a presentare delibera di concessione del finanziamento e/o di leasing;
- erogazione fino al massimo dell'80% del contributo assegnato al momento in cui l'impresa, previa presentazione di polizza fidejussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nel registro speciale previsto dall'art. 107 T.U.L.B., di importo pari alle tranche di contributo richiesto, sia in grado di rendicontare spese sostenute per almeno una pari percentuale riferita all'investimento ammesso a contributo e a condizione che il finanziamento sia stato erogato dalla banca che ha concesso il mutuo e che l'eventuale operazione di leasing sia stata perfezionata per un importo pari a quanto richiesto;
- saldo del contributo assegnato al momento in cui l'impresa termina i lavori per i quali è stata ammessa a contributo, dietro rendicontazione finale di spesa, che deve essere trasmessa a Fidi Toscana Spa entro e non oltre il 18° mese dalla data dell'atto di concessione ed a condizione che sia stato interamente erogato il finanziamento o che l'operazione di leasing sia stata perfezionata. Lo svincolo della polizza fidejussoria sarà possibile a seguito dell'erogazione del saldo del contributo


4 Spese d'investimento ammissibili e relative limitazioni
Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto o all'acquisizione mediante locazione finanziaria di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile e nella misura in cui sono necessarie alle finalità del programma d'investimenti al netto di imposte, tasse ed oneri notarili.
Nello specifico sono ammissibili le seguenti spese (vds. calcolo ammissibilità spese):
- acquisto di immobili esistenti;
- costruzione, ampliamento e ristrutturazione/adeguamento di immobili (opere murarie ed assimilate);
- acquisto del suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;
- acquisto macchinari, impianti, attrezzature varie ed arredi, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa; mezzi mobili, funzionali allo svolgimento dell'attività ammissibile, ivi compresi quelli di trasporto collettivo, e comunque utilizzati all'interno dell'unità locale interessata dal programma da agevolare;
- acquisto di software,
- tecnologie, servizi e consulenze tecniche necessarie alla realizzazione del progetto di investimento tra cui progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, quote iniziali di franchising, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti;
- adeguamento e miglioramento delle strutture e attrezzature allo scopo di uniformarsi ai requisiti richiesti in materia di normativa igienico sanitaria, accesso ai portatori di handicap, sicurezza nei luoghi di lavoro, antisismica, protezione dell'ambiente.
Le spese di cui ai punti precedenti sono ammissibili se sostenute successivamente alla presentazione della domanda di aiuto da parte del beneficiario e comunque la domanda di aiuto deve, quindi, essere presentata prima dell'esecuzione del progetto.
Gli investimenti risulteranno ammissibili con le seguenti limitazioni:
a) Investimento minimo per richiedere il contributo è di Euro 50.000 per unità operativa interessata dell'investimento.
b) Investimento massimo ammissibile a contributo è di Euro 5.000.000 per unità operativa interessata dall'investimento.
c) le spese relative all'acquisto del suolo aziendale e delle pertinenze finalizzate all'attività aziendale, nonché delle indagini geognostiche possono rappresentare al massimo il 10% d'ogni singolo progetto d'investimento, ad eccezione: dei Campeggi, dei Parchi di Vacanza, delle Aree di sosta, per i quali tali spese possono essere agevolate fino ad un valore massimo del 50% dell'investimento complessivo ammissibile. Una iniziativa consistente nel solo acquisto del suolo aziendale non risulta, pertanto, agevolabile.
d) le spese relative all'acquisto di un immobile esistente possono essere agevolate fino ad un valore massimo del 50% dell'investimento complessivo ammissibile; pertanto una iniziativa consistente nel solo acquisto di un immobile esistente non è agevolabile. Nel caso di acquisto di immobile esistente comprensivo del suolo, al fine di verificare il rispetto del predetto limite del 10% previsto per il suolo aziendale, l'impresa deve produrre una perizia giurata, eseguita da un tecnico abilitato a tale compito, attestante il valore del suolo stesso.
e) le spese relative all'acquisto di mezzi mobili sono ammissibili purché i suddetti mezzi mobili risultino non iscritti ad un pubblico registro.
f) le spese per acquisto di software, sono ammesse alle agevolazioni limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità locale interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato e purché le suddette spese vengano riportate tra gli attivi immateriali delle imprese.
g) le spese per tecnologie, servizi e consulenze tecniche relative a progettazioni ingegneristiche, indagini geognostiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità tecnico ed economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, quote iniziali di franchising, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità, ambientali ed etico/sociali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti, sono ammissibili fino ad un valore massimo del 10% dell'investimento complessivo ammissibile.
I beni oggetto di investimenti ammessi al presente regime di aiuti non potranno essere alienati, ceduti o distratti nel periodo di vigenza dei contratti di finanziamento agevolato mediante i quali viene realizzato il progetto d'investimento.
I beni immobili sono soggetti a vincolo di destinazione d'uso per 5 anni dalla realizzazione del progetto il beneficiario se proprietario dell’immobile deve produrre un atto unilaterale d’obbligo di impegno a mantenere il vincolo pena la restituzione del contributo gravato dagli interessi di legge; analogo atto deve essere prodotto dalla proprietà per i beni immobili condotti in locazione o in comodato, mentre per gli interventi interessanti beni in concessione demaniale, il soggetto titolato alla presentazione dell’atto unilaterale d’obbligo è il beneficiario del contributo. (vds. allegato D)
L'investimento si intende completato nel caso sia stato realizzato per non meno del 50% dell'investimento complessivo ammesso al contributo; la riduzione dell’investimento si deve intendere calcolata sull’intero investimento e non sulle singole voci di spesa ammesse, fatta salva la funzionalità dell’opera completata che deve sempre essere garantita.
Sono escluse dalle spese di investimento ammissibili:
a) le scorte di magazzino;
b) le spese di funzionamento delle imprese e gli oneri non capitalizzati o capitalizzabili;
c) i beni strumentali, gli impianti, i macchinari, gli arredi e le attrezzature non nuovi di fabbrica;
d) gli immobili già esistenti, gli impianti, i macchinari, gli arredi e le attrezzature ceduti all'impresa dai soci o dagli amministratori dell'impresa stessa o dai loro coniugi o parenti entro il secondo grado. Sono ricompresi in questa fattispecie i beni provenienti da società nella cui compagine siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado.
e) i lavori in economia.


5. Presentazione della domanda
I soggetti richiedenti devono presentare la domanda di contributo, tramite raccomandata A/R, a Fidi Toscana SPA, Piazza della Repubblica, 6 - 50123 Firenze, allegando la seguente documentazione:
a) copia del certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, non anteriore a tre mesi (per le imprese individuali non ancora operanti deve essere allegato l'atto di concessione del numero di Partita IVA);
b) l'elenco dei soci (per le società);
c) bilanci aziendali degli ultimi due anni completi di tutti gli allegati o documenti equipollenti per le imprese che non sono tenute e redigere il bilancio d'esercizio (dichiarazione dei redditi comprensiva della dichiarazione ai fini IVA);
d) la descrizione e l'importo complessivo dell'investimento, corredati da idonea documentazione di spesa (preventivi, computi metrici, offerte, compromessi etc..), con l'indicazione della copertura finanziaria e degli obiettivi economici produttivi ed occupazionali che si intendono conseguire (Business Plan), oltre all'indicazione del Comune dove sono localizzati detti investimenti;
e) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante:
- l'esistenza dei requisiti di piccola e media impresa (bilancio aziendale ultimi due anni - requisito obbligatorio solo per le imprese già esistenti);
- che l'impresa è in regola con gli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e di applicare i rispettivi contratti collettivi di lavoro;
- che il progetto presentato - ove ne ricorra il caso - sia stato collocato in posizione utile in graduatoria ex L. 488/92 ma non finanziato per esaurimento risorse finanziarie;
- che il progetto presentato , ove ne ricorra il caso, rispetti uno o più dei parametri riferiti alle caratteristiche qualitative dei progetti;
- che il progetto presentato - ove ne ricorra il caso - produca un aumento del livello di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (allegando documentazione comprovante);
- che il progetto presentato - ove ne ricorra il caso - realizzi la messa a norma degli impianti (allegando documentazione comprovante);
- che il soggetto proponente s'impegnerà al termine del progetto d'investimento ad assumere Lavoratori Socialmente Utili, (Delibera di Giunta Regionale n.1387 del 17.12.01;
- che l'efficienza occupazionale (vds. allegato C), rapporto tra il numero degli occupati attivati dal progetto e l'investimento complessivo del progetto stesso, risulta pari a quanto indicato nel Business Plan (allegando documentazione comprovante);
- che la fattibilità tecnico-amministrativa - provata cantierabilità - del progetto è al seguente stato Progetto Esecutivo / Concessione edilizia / Dichiarazione di inizio attività / Lavori Assegnati) - allegando documentazione comprovante;
- che il progetto presentato - ove ne ricorra il caso - realizzi una maggiore sostenibilità ambientale dell'impresa attraverso la riduzione delle pressioni ambientali, il risparmio energetico e termico (vedere schema di rilevazione delle componenti ambientali - punto 9, performance ambientali);
- che il progetto presentato - ove ne ricorra il caso - realizzi un maggior rispetto delle pari opportunità (allegando e motivando con documentazione comprovante);
- che il progetto presentato - ove ne ricorra il caso - si qualifichi come appartenente ad un PISL - Progetto Integrato di Sviluppo Locale - dichiarato decaduto ai sensi dell’art. 15 del “Disciplinare per la progettazione e selezione del PISL” (Delibera di G.R. n. 31 del 20/01/03) per cause indipendenti dalla stessa impresa;
- che il progetto presentato - ove ne ricorra il caso - si qualifichi come costituzione di nuova imprese, nell'ambito della classificazione relativa alla P.M.I., di cui alla Raccomandazione della Commissione delle C.E. del 3 aprile 1996, n.96/280/CE;
- che il progetto presentato - ove ne ricorra il caso - si qualifichi come Interventi di qualificazione dell'offerta termale (allegando documentazione comprovante);
- che l'intervento è localizzato, ove ne ricorra il caso, nel territorio di un Comune montano o svantaggiato (ai sensi della Dir. UE n.75/268);
- che l'intervento è localizzato (ove ne ricorra il caso) nei territori termali, come definiti dall'art. 1 lett. f) di cui alla legge n. 323 del 24.10.2000;
- che l'intervento è localizzato (ove ne ricorra il caso) all'interno del sistema delle aree protette e dei Parchi nazionali e regionali e localizzato nelle aree interessate da piani di recupero ambientale e funzionale.


6 Formazione della graduatoria
Fidi Toscana SPA istruisce la domanda di contributo dopo il completamento della documentazione da parte del richiedente. La documentazione deve essere completata, pena la decadenza, entro 90 giorni dalla prima richiesta di completamento.
Fidi Toscana SPA assegna ogni tre mesi, in coincidenza con il trimestre solare, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie assegnate al trimestre, i contributi ai soggetti richiedenti che siano in possesso dei necessari requisiti e che abbiano completato la documentazione almeno 30 giorni prima della fine dei trimestre, secondo una graduatoria costituita in base al punteggio assunto da ogni domanda.
Le imprese in posizione utile in graduatoria ma non finanziate per esaurimento delle risorse relative al trimestre, possono richiedere di essere inserite nella graduatoria successiva confermando la domanda presentata. In questo caso, la validità delle spese parte dalla data di presentazione della prima domanda. (Vds. Allegato E)
Fidi Toscana SPA trasmette alla Giunta regionale la graduatoria trimestrale entro 15 giorni dalla sua compilazione. Fidi Toscana SPA inoltre trasmette comunicazione della avvenuta concessione dei contributi al beneficiario interessato e alla banca o alla società di leasing finanziatrice.
La banca o la società di leasing finanziatrice comunica a Fidi Toscana SPA le proprie decisioni in merito, entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione di Fidi Toscana SPA.
Fidi Toscana SPA eroga i contributi in conto interessi o in conto canoni attualizzati in unica soluzione o in più soluzioni. Il tasso di attualizzazione è pari al tasso vigente, fissato dal Ministero dell'Industria, Commercio, Artigianato, ai fini della concessione di agevolazioni per le imprese.
L'erogazione e' subordinata:
a) alla realizzazione dell'investimento da parte del beneficiario e all'erogazione a saldo del finanziamento o al perfezionamento dell'operazione di leasing,
b) all'acquisizione della documentazione comprovante la realizzazione del progetto d'investimento da parte di ogni singolo soggetto attuatore ed in particolare:
- copia delle fatture complete di descrizione analitica del bene e/o servizio acquistato e, nel caso di acquisto di beni anche di numero di matricola (ove presente);
- alla copia delle fatture, riepilogate secondo schemi che tengano conto del periodo di spesa e della tipologia di spesa, deve essere allegata la documentazione di quietanza (copia assegni e relativo estratto conto bancario; ricevute bancarie; bonifici; nel caso di pagamento in contanti, ammissibili per un massimo di 500 Euro, copia del libro giornale riportante il pagamento, in questo ultimo caso dovranno essere prodotte le dichiarazioni di quietanza);
- nel caso di acquisto di beni immobili dovrà essere prodotta copia dei contratti di acquisto di tali beni; - dovrà essere prodotta opportune certificazione attestante l'attività d'impresa (certificato C.C.I.A.A.) e quanto di altro specificato nelle comunicazioni della FidiToscana S.p.A.
c) all'acquisizione, ove prevista, della certificazione ai sensi del DLgs. 8 agosto 1994, n. 490.
Fermi restando i maggiori obblighi eventualmente derivanti dall'applicazione dalla normativa nazionale i beneficiari sono tenuti a custodire tutta la documentazione inerente i contributi ricevuti per un periodo di almeno tre anni a far data dall'erogazione del saldo della Commissione Europea, che avverrà successivamente alla chiusura del Docup Ob. 2 Regione Toscana 2000/2006.
Non alterano la conformità al progetto di investimento ammesso ai contributi eventuali modifiche fatte salve le finalità dell'investimento e nei limiti previsti dalla normativa. In ogni caso i contributi sono erogati in relazione all'importo dell'investimento effettivamente realizzato dal beneficiario e comunque non oltre l'importo del progetto di investimento ammesso ai contributi; per ogni singola tipologia di spesa.
Fidi Toscana SPA assicura a tutti i soggetti richiedenti che hanno presentato domanda di contributo la conoscenza degli atti relativi alle procedure di ammissione o di esclusione che li riguardano.
Fidi Toscana SPA assicura altresì ai soggetti pubblici e privati che lo richiedano la conoscenza di dati statistici riassuntivi degli interventi effettuati ai sensi delle presenti direttive impartite a Fidi Toscana SPA.
La Giunta regionale esercita i controlli sui beneficiari dei contributi ai sensi della presente delibera. Le risultanze dei controlli sui beneficiari sono trasmesse a Fidi Toscana SPA per gli atti conseguenti.


7. Decadenza
Il diritto al contributo decade:
a) Ove il beneficiario non completi l'investimento entro 18 mesi dalla data della graduatoria di concessione dei contributi medesimi e non ottenga entro tale data l'erogazione, anche parziale, del finanziamento o il perfezionamento dell'operazione di leasing;
b) qualora sia accertata la non sussistenza, da parte del beneficiario, dei requisiti previsti dalle presenti direttive e degli elementi di priorità sopra indicati;
c) qualora il beneficiario persista nel rifiutare i controlli della Regione e della FidiToscana; il rifiuto dei controlli della Giunta regionale da parte dei beneficiari comporta la sospensione del contributo concesso e non erogato da parte di Fidi Toscana.
Fidi Toscana SPA dovrà provvedere al recupero del contributo:
a) nel caso di risoluzione del contratto di finanziamento per anticipata estinzione, recuperando la quota interessi non dovuta a causa dell'anticipata estinzione;
b) per cessazione di attività nel periodo di ammortamento del contributo;
c) per concordato preventivo con cessione dei beni, per concordato fallimentare, per fallimento;
d) per cessione di tutti o di parte dei beni ammessi a contributo nel caso non siano sostituiti con altri aventi la stessa funzione nel processo produttivo.
L'importo da restituire sarà pari:
- al totale del contributo in conto interessi percepito dall'impresa nel caso in cui, a seguito dei controlli di cui sopra, risultino inesistenti i requisiti previsti dalle presenti direttive;
- al contributo computato dalla data del venire meno dei requisiti o dalla data della risoluzione del contratto sino alla data del termine dell'ammortamento.
Il contributo da restituire sarà maggiorato degli interessi di mora in misura non superiore al rendimento medio dei titoli di Stato, come calcolato dalla Banca d'Italia.


8. Oneri di istruttoria
Nulla è dovuto dalle imprese per l'istruttoria delle domande.
Le imprese, ammesse a contributo, che successivamente rinuncino allo stesso sono tenute al pagamento delle spese di istruttoria per un importo pari a 400 Euro al lordo dell'IVA. Il versamento di tale somma dovrà essere effettuato a favore di Fidi Toscana S.p.A. sul conto corrente dalla stessa indicato.


9. Diritto di accesso - Legge 241/90
Il diritto di accesso di cui all'art.22 della Legge 241/91 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta alla Fidi Toscana S.p.A., Piazza della Repubblica, 6 - 50123 Firenze, con le modalità di cui all'art. 25 della citata legge.


Garanzie sussidiarie
Fidi Toscana S.p.A. può rilasciare garanzie sussidiarie sulle operazioni di finanziamento/leasing previste nell'ambito delle disposizioni di legge e statutarie che ne disciplinano l'attività.


Normativa
Doc.U.P. 2000/2006. Decreto dirigenziale - Regione Toscana n. 1255 del 21/03/2002. Decreto dirigenziale - Regione Toscana n. 7144 del 20/12/2002.

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