Domande Frequenti

1 – GARANZIE E FINANZIAMENTI
  • Come si calcolano le commissioni per il rilascio di garanzie?

Le commissioni sono calcolate come percentuale sull’importo del finanziamento erogato dalla banca. Il cliente paga le commissioni spettanti in un’unica soluzione. Qualora la banca non eroghi il finanziamento garantito, l’impresa non dovrà sostenere alcun costo.

 

  • Che cos’è il rating? Cosa significa che la commissione dipende dal rating associato all’impresa richiedente?

Il rating è la valutazione del grado di rischio d’inadempienza di un determinato debitore, espressa attraverso un voto nell’ambito di una scala di gradazione. Fidi Toscana è dotata di un proprio sistema di rating interno. Le commissioni sono calcolate considerando il rating attribuito all’impresa richiedente, in fase di analisi del merito di credito: minore è il grado di rischio associato all’impresa, minore è la commissione dovuta.

 

  • Devo pagare una quota di adesione per accedere ai vostri servizi?

No, Fidi Toscana, in quanto società finanziaria, non chiede alcuna quota di adesione. Il costo è una tantum e dovuto solo al buon fine dell’operazione, ovvero solo se la banca eroga il finanziamento garantito.

 

  • Quando si paga la garanzia?

La garanzia si paga contestualmente all’erogazione del finanziamento. È la banca che provvede al pagamento dell’importo dovuto a Fidi Toscana, effettuando un bonifico bancario per conto del cliente.

 

  • Cos’è il Fondo di Garanzia (FdG) per le PMI?

Il Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96 è uno strumento pubblico attraverso il quale Fidi Toscana ottiene una controgaranzia sulle garanzie rilasciate in favore delle PMI.

 

  • Fidi Toscana si controgarantisce con il Fondo di Garanzia. Quali vantaggi può portare alla mia impresa?

I vantaggi sono molteplici:

  • commissioni per il rilascio della garanzia più contenute
  • accesso a prodotti finanziari convenzionati con le banche che regolano il pricing (tassi ridotti)
  • più facilità ad ottenere il finanziamento dalla banca.
2 – PROCEDURE
  • Come posso ottenere la garanzia di Fidi Toscana?

Una volta individuato il prodotto e la banca convenzionata, dovrai presentare la tua richiesta di garanzia. Potrai inoltrare la tua domanda tramite la procedura on line  o inviando il modulo cartaceo disponibile in formato pdf. Dovrai allegare alla domanda tutta la documentazione riportata nell’allegato 1.

Una volta concluso l’iter istruttorio, la delibera di Fidi Toscana sarà comunicata alla banca finanziatrice e all’impresa. La garanzia sarà effettiva all’atto dell’erogazione del finanziamento.

 

  • Sono interessato a un prodotto di garanzia ma la mia banca non risulta tra quelle convenzionate. Come posso fare?

Puoi contattarci direttamente per verificare se esistono trattative in corso per il convenzionamento con la tua banca: faremo in modo di trovare la soluzione migliore.

 

  • Delibera prima la banca o Fidi Toscana?

Generalmente gli iter deliberativi procedono in parallelo. In caso di garanzia controgarantita dal FdG, la banca dovrà deliberare il finanziamento successivamente alla data di ammissione del Fondo.

3 – LA NORMATIVA
  • Quali sono le caratteristiche di una PMI?

I parametri che individuano una PMI (Piccola e Media Impresa) sono determinati dal Decreto delle Attività Produttive del 18/04/2005 (allegato) e dal Regolamento CE 651/2014.

 

  • Cosa sono le U.L.A (Unità Lavorative Annue)?

Per il calcolo delle U.L.A. occorre considerare le seguenti regole:

  • nel caso di dipendenti occupati a tempo pieno per tutto l’anno preso in considerazione, il numero di U.L.A corrisponde al numero dei dipendenti
  • nel caso di dipendenti occupati a tempo pieno per un periodo inferiore all’anno preso in considerazione, il numero di U.L.A a cui corrisponde ciascun occupato si ottiene dividendo il numero dei mesi di lavoro per 12
  • nel caso di dipendenti occupati a tempo parziale per tutto l’anno preso in considerazione, il numero di U.L.A a cui corrisponde ciascun occupato è proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto di lavoro e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento.

 

  • Cos’è il De Minimis?

Il De Minimis è una regola definita dall’Unione Europea. Secondo questa regola, gli aiuti concessi a una stessa impresa, sommati fra loro, non devono superare il limite massimo di 200.000 euro in tre anni.

I settori della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca sono disciplinati da regolamenti De Minimis specifici. Il regolamento De Minimis ha lo scopo di semplificare e velocizzare le procedure per il sostegno di alcuni settori, con la concessione di aiuti di modesta entità. In vigore per il settennato 2014 – 2020, ha introdotto un’importante novità: il concetto di “impresa unica”.

Nel calcolo del plafond De Minimis si deve prendere in considerazione sia l’azienda che richiede l’agevolazione, sia l’insieme delle imprese ad essa collegate.

Nello specifico, per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni di collegamento:

  • un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa
  • un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa
  • un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa, in virtù di un contratto concluso con questa o di una clausola del suo statuto
  • un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Il concetto di “impresa unica” riguarda solo la dimensione nazionale del gruppo di imprese.

 

Scarica il regolamento

 

  • Che cos’è il regime di aiuto disciplinato dal Regolamento 651/2014?

Con il Regolamento 651/2014 si identificano le categorie di aiuti che, a determinate condizioni, sono sollevate dall’obbligo di notifica alla Commissione Europea.

Il regolamento generale di esenzione (che sostituisce il precedente regolamento CE n.800/2008) ha lo scopo di concentrare il controllo ex ante della Commissione Europea sugli aiuti che hanno potenzialmente un maggiore impatto sul mercato interno. Entrato in vigore a partire dal 1 luglio 2014, ha introdotto importanti novità. Tra queste, il principio secondo cui è possibile cumulare liberamente l’aiuto De Minimis con gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento.

Il regolamento non si applica ad alcuni tipi di aiuto, come per esempio agli aiuti all’esportazione, ai regimi che superino la soglia di 150 milioni di euro, o alle imprese in difficoltà.

Scarica il regolamento completo

 

  • Cos’è Basilea 2?

“Basilea 2” è un accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche. Le banche dei paesi aderenti dovranno accantonare quote di capitale proporzionali al rischio che deriva dai vari rapporti di credito assunti, valutato attraverso lo strumento del rating.