Fondi del Protocollo di Intesa
RT e Banche
Schema di sintesi
La riforma prevede:
- l'istituzione di quattro diversi fondi regionali di garanzia:
- fondo Unificato di garanzia e cogaranzia
Protocollo Regione Toscana - Banche (Delibera della Giunta Regionale
657/06) per imprenditori agricoli e ittici, per le nuove imprese,
per l'internazionalizzazione, per i consolidamenti di passività
a breve, per il microcredito e per le partecipazioni al capitale;
- fondo di garanzia per gli investimenti delle piccole e medie
imprese manifatturiere e per gli investimenti
in energie rinnovabili (decreto Regione Toscana 2179/06);
- fondo di garanzia per gli investimenti
nelle aree svantaggiate DOCUP 1.3.1;
- fondo di controgaranzia alle PMI
(Delibera della Giunta Regionale 1195/05);
- il rilascio di garanzie esclusivamente a:
- micro, piccole e medie imprese secondo i parametri UE;
- operanti in Toscana;
- economicamente e finanziariamente sane, secondo i criteri previsti
dai regolamenti;
- il rilascio da parte dei fondi, in linea con quanto previsto da
Basilea 2, di garanzie dirette, esplicite, incondizionate, irrevocabili
ed escutibili a prima richiesta;
- il divieto per le banche di acquisire garanzie reali a fronte dei
finanziamenti garantiti dai fondi regionali;
- il rilascio delle garanzie a costi agevolati;
- un finanziamento massimo garantibile per impresa di 500.000 €
per ogni singolo fondo;
- una copertura del finanziamento, prestito partecipativo o partecipazione
pari di norma al 60%, estendibile all'80% per particolari fattispecie.
Le garanzie sono rilasciate per nove finalità, articolati su tre
forme tecniche secondo il seguente schema:
Le nove finalità riepilogate nella tabella di cui sopra, sostituiscono
tutti i prodotti concordati tra Fidi Toscana e banche a valere sui precedenti
fondi pubblici.
Per investimenti si intendono gli investimenti materiali e immateriali
di cui ai regolamenti CE n. 70/01 e
n. 364/04 e 1857/06.
Ai fini della determinazione dei tassi di interesse praticati dalle banche
aderenti al Protocollo si fa riferimento alla tabella 2 (Tabella tassi
d’interesse):
|