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di Garanzia » Fondo Controgaranzia PMI |
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| Ultimo aggiornamento: 29 Dicembre 2010 |
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· Fondo di controgaranzia
per le PMI toscane
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ATTENZIONE
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Si informa che la Regione Toscana
con D.D. n. 5919 del 6/12/2010 ha chiuso i termini per la presentazione
delle domande di garanzia |
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Oggetto e finalità
- favorire l’accesso per PMI toscane alle fonti finanziarie
mediante la concessione di controgaranzie a prima richiesta;
- sostenere e migliorare l’attività dei confidi operanti
in Toscana;
- contenere la richiesta di garanzie reali da parte del sistema bancario.
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Soggetti beneficiari della Controgaranzia
Possono richiedere l’accesso al Fondo di Controgaranzia:
- i consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi) di cui alla legge
326/03, art. 13;
- gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale
di cui all’art. 107 del TUB.
I richiedenti al momento della richiesta di controgaranzia devono:
- avere un numero di PMI consorziate o socie non inferiore a 700
o in alternativa disporre di un patrimonio netto di almeno 1.000.000
euro;
- operare sulla base di un regolamento interno, approvato dal proprio
organo deliberante, recante i criteri e le modalità per la
concessione della garanzia alle PMI consorziate o socie.
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Caratteristiche delle PMI garantite
Piccole e medie imprese in possesso dei parametri dimensionali di cui
alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle
piccole e medie imprese:
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Caratteristiche delle operazioni ammissibili alla controgaranzia
Sono ammissibili alla controgaranzia del Fondo le garanzie a prima richiesta
rilasciate alle PMI su:
- finanziamenti a medio-lungo termine (compresi lo sconto effetti
e la locazione finanziaria), di durata non inferiore a 18 mesi concessi
a fronte di investimenti (*);
- tutte le altre operazioni finanziarie (comprese le operazioni di consolidamento)
di durata non inferiore a 18 mesi direttamente finalizzate all’attività
di impresa.
I finanziamenti o le altre operazioni come sopra definite con durata inferiore
a 7 anni non possono essere assistiti da garanzie reali, bancarie o assicurative.
(*)investimenti: investimenti materiali ed immateriali, non di mera sostituzione,
da effettuare nel territorio della Regione Toscana successivamente alla
data di presentazione della richiesta di ammissione alla controgaranzia
(principio della necessità dell’aiuto).
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Natura e costo della Controgaranzia
La controgaranzia è esplicita, incondizionata e irrevocabile e,
nel caso di inadempimento delle PMI è escutibile a prima richiesta:
- del confidi che ha già pagato al soggetto finanziatore il
debito della PMI inadempiente;
- della banca nel caso di mancato pagamento da parte del confidi.
La controgaranzia è concessa dal Fondo a titolo gratuito.
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Misura della controgaranzia
Importo massimo garantito: 90% del rischio garantito dai confidi e dagli
intermediari finanziari, a condizione che i garanti di primo livello abbiano
garantito le banche in misura non superiore al 60% dell'esposizione
(80% per le imprese femminili e le imprese che hanno sottoscritto patti
territoriali).
Nell'ambito dell'importo massimo garantito è coperto
il 90% di quanto versato dal garante alla banca.
Importo massimo complessivo per impresa: 750.000 euro.
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Cumulabilità
- la controgaranzia è cumulabile, sulla stessa operazione,
con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure massime previste
per il Fondo
- la garanzia diretta e la controgaranzia sono cumulabili, sullo stesso
investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell’intensità
agevolativa massima fissata dall’Unione Europea.
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Procedure
- La richiesta di controgaranzia è presentata attraverso la
compilazione dell’apposito modulo
di domanda, allegando allo stesso la documentazione ivi indicata;
- Le controgaranzie sono concesse da Fidi Toscana con propria delibera
seguendo l’ordine cronologico di ricezione e di completamento
delle singole pratiche. Entro 180 giorni la Regione Toscana provvede
a conferire efficacia illimitata alla delibera di Fidi Toscana attraverso
un proprio atto vincolato;
- Entro i tre mesi successivi all’erogazione a saldo,
i soggetti finanziatori devono far pervenire a Fidi Toscana dichiarazione
attestante la data di valuta dell’erogazione, l’importo
erogato e la data di scadenza dell’ultima rata e il tasso applicato
all’operazione.
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