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Ultimo aggiornamento: 29 Dicembre 2010
   Regione Toscana
· Fondo di controgaranzia per le PMI toscane


Scheda informativa Regolamento fondo: DD 6448/2009
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Costituzione fondo e direttive: DGR 1195/05
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  Informazioni sul garante
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Allegato 1 settori ammissibili
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D.D. 5919/2010
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Trasparenza
Avviso
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Foglio Informativo
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Documento di Sintesi
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ATTENZIONE
Si informa che la Regione Toscana con D.D. n. 5919 del 6/12/2010 ha chiuso i termini per la presentazione delle domande di garanzia

Oggetto e finalità
  • favorire l’accesso per PMI toscane alle fonti finanziarie mediante la concessione di controgaranzie a prima richiesta;
  • sostenere e migliorare l’attività dei confidi operanti in Toscana;
  • contenere la richiesta di garanzie reali da parte del sistema bancario.


Soggetti beneficiari della Controgaranzia
Possono richiedere l’accesso al Fondo di Controgaranzia:
  • i consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi) di cui alla legge 326/03, art. 13;
  • gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del TUB.
I richiedenti al momento della richiesta di controgaranzia devono:
  • avere un numero di PMI consorziate o socie non inferiore a 700 o in alternativa disporre di un patrimonio netto di almeno 1.000.000 euro;
  • operare sulla base di un regolamento interno, approvato dal proprio organo deliberante, recante i criteri e le modalità per la concessione della garanzia alle PMI consorziate o socie.




Caratteristiche delle PMI garantite
Piccole e medie imprese in possesso dei parametri dimensionali di cui alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese:

Caratteristiche delle operazioni ammissibili alla controgaranzia
Sono ammissibili alla controgaranzia del Fondo le garanzie a prima richiesta rilasciate alle PMI su:
  1. finanziamenti a medio-lungo termine (compresi lo sconto effetti e la locazione finanziaria), di durata non inferiore a 18 mesi concessi a fronte di investimenti (*);
  2. tutte le altre operazioni finanziarie (comprese le operazioni di consolidamento) di durata non inferiore a 18 mesi direttamente finalizzate all’attività di impresa.
I finanziamenti o le altre operazioni come sopra definite con durata inferiore a 7 anni non possono essere assistiti da garanzie reali, bancarie o assicurative.

(*)investimenti: investimenti materiali ed immateriali, non di mera sostituzione, da effettuare nel territorio della Regione Toscana successivamente alla data di presentazione della richiesta di ammissione alla controgaranzia (principio della necessità dell’aiuto).


Natura e costo della Controgaranzia
La controgaranzia è esplicita, incondizionata e irrevocabile e, nel caso di inadempimento delle PMI è escutibile a prima richiesta:
  • del confidi che ha già pagato al soggetto finanziatore il debito della PMI inadempiente;
  • della banca nel caso di mancato pagamento da parte del confidi.
La controgaranzia è concessa dal Fondo a titolo gratuito.


Misura della controgaranzia
Importo massimo garantito: 90% del rischio garantito dai confidi e dagli intermediari finanziari, a condizione che i garanti di primo livello abbiano garantito le banche in misura non superiore al 60% dell'esposizione (80% per le imprese femminili e le imprese che hanno sottoscritto patti territoriali).
Nell'ambito dell'importo massimo garantito è coperto il 90% di quanto versato dal garante alla banca.

Importo massimo complessivo per impresa: 750.000 euro.



Cumulabilità
  • la controgaranzia è cumulabile, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure massime previste per il Fondo
  • la garanzia diretta e la controgaranzia sono cumulabili, sullo stesso investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell’intensità agevolativa massima fissata dall’Unione Europea.


Procedure
  • La richiesta di controgaranzia è presentata attraverso la compilazione dell’apposito modulo di domanda, allegando allo stesso la documentazione ivi indicata;
  • Le controgaranzie sono concesse da Fidi Toscana con propria delibera seguendo l’ordine cronologico di ricezione e di completamento delle singole pratiche. Entro 180 giorni la Regione Toscana provvede a conferire efficacia illimitata alla delibera di Fidi Toscana attraverso un proprio atto vincolato;
  • Entro i tre mesi successivi all’erogazione a saldo, i soggetti finanziatori devono far pervenire a Fidi Toscana dichiarazione attestante la data di valuta dell’erogazione, l’importo erogato e la data di scadenza dell’ultima rata e il tasso applicato all’operazione.


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