FidiToscana » Fondi Pubblici di Garanzia » Fondo Unificato D.D. 4762/06 » Consolidamento dei debiti a breve
 
Ultimo aggiornamento: 9 Gennaio 2009
   Regione Toscana
· Fondo Unificato Delibera della Giunta Regionale 657/06: Consolidamento dei debiti a breve


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ATTENZIONE
Si informa che, a partire dal 1 gennaio 2009, la Regione Toscana ha sospeso con D.D. n.5951 del 11/12/2008 la concessione delle agevolazioni e la presentazione delle domande al “Fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie e cogaranzie”.

Beneficiari
Piccole e medie imprese, con sede legale in Toscana, che rientrano nei parametri dimensionali di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005.
Le imprese devono essere valutate da Fidi Toscana economicamente e finanziariamente sane e in ogni caso devono rispettare i seguenti parametri:
  • il rapporto tra patrimonio netto e totale dell’attivo non può risultare inferiore al 5% con riferimento all’ultimo bilancio approvato; per le società di persone e le imprese individuali il patrimonio netto è considerato integrato con il patrimonio dei soci o del titolare e ridotto dei prelevamenti dei soci o del titolare;
  • il rapporto tra oneri finanziari e fatturato non può risultare superiore al 5% con riferimento all’ultimo bilancio approvato.

Settori ammissibili
Tutti ad esclusione dell’agricoltura (vds Allegato Ateco 2002) vds art. 3 del Regolamento al Fondo.


Operazioni garantibili
Finanziamenti e prestiti partecipativi:
  • a fronte di operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di crediti a breve termine, concessi sotto qualsiasi forma tecnica dalle banche all’impresa richiedente;
  • a condizione che il tasso di interesse al quale è regolata l’operazione di consolidamento risulti inferiore ai tassi di interesse di ciascuno dei crediti a breve termine da consolidare;
  • a condizione che i soggetti finanziatori estinguano i debiti a breve termine dell’impresa versando il relativo importo direttamente a ciascuna banca creditrice

Garanzie accessorie
Non possono essere acquisite garanzie reali, bancarie o assicurative.


Misura della garanzia
Fino al 60% dell’operazione finanziaria.
La garanzia può essere elevata fino all’80% per le operazioni a favore di imprese femminili (requisiti ex lege 215/92), giovanili e nuove imprese.

Importo massimo operazione
500.000,00 per impresa.


Durata
Minimo 60 mesi.


Tasso di interesse
Tasso variabile EURIBOR6M/360,
Tasso fisso IRS,
più uno spread massimo stabilito con riferimento a 5 classi di merito di credito e con riferimento alle diverse finalità di finanziamento.

Classe di merito
Imprenditoria
femminile e giovanile
Spread max
Altro
Spread max
ottimo
0,60
0,90
buono
0,70
1,00
discreto
0,90
1,20
sufficiente
1,10
1,40
mediocre
1,25
1,55

Costo della garanzia
A carico dell’impresa, 1% una tantum dell’importo erogato.


Procedure
    La richiesta di garanzia è presentata dall’impresa interessata, sull’apposito modulo con allegata la documentazione prevista scaricabile dal sito www.fiditoscana.it, contemporaneamente alla banca e a Fidi Toscana.
  • Le garanzie sono deliberate da Fidi Toscana con propria delibera secondo l’ordine cronologico di ricezione e di completamento delle singole pratiche.
  • Entro i tre mesi successivi all’erogazione a saldo, i soggetti finanziatori devono far arrivare a Fidi Toscana dichiarazione attestante la data di valuta dell’erogazione, l’importo erogato e la data di scadenza dell’ultima rata e il tasso applicato all’operazione.
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