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Ultimo aggiornamento: 4 ottobre 2006

· Direttive

Nella concessione della garanzia sussidiaria Fidi Toscana rispetta i limiti e le direttive previsti dalla legge istitutiva e dallo statuto sociale.
I limiti per la concessione delle garanzie sono definiti dall’articolo 4 della L.R. n. 32/74 e successive modificazioni ed integrazioni, istitutiva della Fidi Toscana, e dall’articolo 4 della L.R. n. 41/94 e successive modificazioni ed integrazioni, istitutiva della Fidi Agricola, successivamente fusa per incorporazione nella Fidi Toscana.
Tali disposizioni sono recepite dall’articolo 4 dello statuto sociale e fanno rinvio per la loro attuazione ad una specifica delibera del Consiglio Regionale.
Le direttive vigenti sono state impartite con delibera n. 892/82; n. 893/82, modificata dalle delibere n. 214/86, n. 516/86, n. 206/88, n. 123/91; n. 92/95 e n. 244/99.

In sintesi, la normativa prevede che Fidi Toscana possa concedere la propria garanzia:
  1. alle piccole e medie imprese extra agricole;
  2. alle imprese dell’agricoltura, della pesca, dell’acquacoltura e della caccia, senza limiti di dimensioni;
  3. che abbiano un’unità operativa in Toscana;
  4. che presentino valide prospettive di sviluppo;
  5. ma che siano sprovviste di sufficienti garanzie;
  6. per tutte le operazioni di credito, a breve e a medio – lungo termine, per cassa e per firma, di leasing e di factoring, con la sola esclusione:
    1. dell’apertura di credito in conto corrente per le imprese industriali;
    2. del finanziamento delle scorte, a breve e a medio termine, per le imprese commerciali.

L’attività di Fidi Toscana è rivolta in particolare alle operazioni a medio – lungo termine (con un massimo di 15 anni) a fronte di investimenti fissi.

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