| FidiToscana » Garanzie » Informazioni generali » Direttive |
| Ultimo aggiornamento: 4 ottobre 2006 |
| · Direttive |
| Nella concessione della garanzia sussidiaria Fidi Toscana
rispetta i limiti e le direttive previsti dalla legge istitutiva e dallo
statuto sociale. I limiti per la concessione delle garanzie sono definiti dall’articolo 4 della L.R. n. 32/74 e successive modificazioni ed integrazioni, istitutiva della Fidi Toscana, e dall’articolo 4 della L.R. n. 41/94 e successive modificazioni ed integrazioni, istitutiva della Fidi Agricola, successivamente fusa per incorporazione nella Fidi Toscana. Tali disposizioni sono recepite dall’articolo 4 dello statuto sociale e fanno rinvio per la loro attuazione ad una specifica delibera del Consiglio Regionale. Le direttive vigenti sono state impartite con delibera n. 892/82; n. 893/82, modificata dalle delibere n. 214/86, n. 516/86, n. 206/88, n. 123/91; n. 92/95 e n. 244/99. In sintesi, la normativa prevede che Fidi Toscana possa concedere la propria garanzia:
L’attività di Fidi Toscana è rivolta in particolare alle operazioni a medio – lungo termine (con un massimo di 15 anni) a fronte di investimenti fissi. |
| © Fidi Toscana SpA · Viale G. Mazzini 46 · 50132 Firenze · tel. 055 23841 · mail@fiditoscana.it |
