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Ultimo aggiornamento: 4 settembre 2007

Tempi di delibera
Per le domande di garanzia:
  • in autonomia del Direttore Generale: 7 giorni di calendario dalla data di ricezione dell'istruttoria della banca;
  • fuori autonomia del Direttore Generale: 15 giorni di calendario dalla data di ricezione dell'istruttoria della banca.
In materia di operazioni di garanzia sussidiaria sono delegati al Direttore Generale i seguenti poteri:
  1. Le operazioni di concessione di garanzia sussidiaria, nonché relativamente a queste, la modifica delle condizioni (importo, durata, ammortamento, garanzie primarie e beneficiario) il cui importo, secondo quanto deliberato dalla banca, non è superiore a:
    • 500.000 euro per il medio e lungo termine;
    • 200.000 euro per le operazioni di scoperto di c/c ed operazioni assimilate;
    con possibilità di cumulo con precedenti operazioni garantite, considerando il capitale residuo, per un importo non superiore a:
    • 700.000 euro per il medio e lungo termine;
    • 350.000 euro per le operazioni di scoperto di c/c ed operazioni assimilate.
  2. Le seguenti altre operazioni:
    • il rinnovo, per una sola volta, delle operazioni a breve termine e di factoring garantite, di importo non superiore al doppio dell'importo delegato;
    • le proroghe, per un massimo di nove mesi, della scadenza delle operazioni a breve termine garantite, quando ciò sia richiesto dalla banca in attesa del rinnovo delle operazioni medesime, di importo non superiore al doppio dell'importo delegato;
    • le modifiche delle condizioni di operazioni garantite che non comportino incremento di rischio, senza limiti di importo.
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