Tempi di delibera
Per le domande di garanzia:
- in autonomia del Direttore Generale: 7 giorni di calendario dalla
data di ricezione dell'istruttoria della banca;
- fuori autonomia del Direttore Generale: 15 giorni di calendario
dalla data di ricezione dell'istruttoria della banca.
In materia di operazioni di garanzia sussidiaria sono delegati al Direttore
Generale i seguenti poteri:
- Le operazioni di concessione di garanzia sussidiaria, nonché relativamente a queste,
la modifica delle condizioni (importo, durata, ammortamento, garanzie primarie e beneficiario)
il cui importo, secondo quanto deliberato dalla banca, non è superiore a:
- 500.000 euro per il medio e lungo termine;
- 200.000 euro per le operazioni di scoperto di c/c ed operazioni
assimilate;
con possibilità di cumulo con precedenti operazioni garantite, considerando il capitale residuo, per
un importo non superiore a:
- 700.000 euro per il medio e lungo termine;
- 350.000 euro per le operazioni di scoperto di c/c ed operazioni
assimilate.
- Le seguenti altre operazioni:
- il rinnovo, per una sola volta, delle operazioni a breve termine e di factoring garantite, di importo non superiore al doppio dell'importo delegato;
- le proroghe, per un massimo di nove mesi, della scadenza delle operazioni
a breve termine garantite, quando ciò sia richiesto dalla banca
in attesa del rinnovo delle operazioni medesime, di importo non
superiore al doppio dell'importo delegato;
- le modifiche delle condizioni di operazioni garantite che non comportino incremento di rischio, senza limiti di importo.
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