Intermediari finanziari iscritti nell’albo ex art. 106 TUB

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Soggetti diversi dalle banche, autorizzati all’esercizio delle attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico sotto qualsiasi forma o di riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione (servicing) ai sensi dell’art. 2, commi 3, 6 e 6-bis, della L. 130/1999. Questi intermediari possono inoltre essere autorizzati a prestare servizi di pagamento, emissione e gestione di moneta elettronica e servizi di investimento, nonché esercitare altre attività consentite dalla legge e attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d’Italia. (fonte: Banca d’Italia).