Il rating è la valutazione del grado di rischio d’inadempienza di un determinato debitore, espressa attraverso un voto nell’ambito di una scala di gradazione. Fidi Toscana è dotata di un proprio sistema di rating interno. Le commissioni sono calcolate considerando il rating attribuito all’impresa richiedente, in fase di analisi del merito di credito: minore è il grado di rischio associato all’impresa, minore è la commissione dovuta.
No, Fidi Toscana, in quanto società finanziaria, non chiede alcuna quota di adesione. Il costo è una tantum e dovuto solo al buon fine dell’operazione, ovvero solo se la banca eroga il finanziamento garantito.
Il Fondo di Garanzia per le PMI ex L. 662/96 è uno strumento pubblico attraverso il quale Fidi Toscana ottiene una controgaranzia sulle garanzie rilasciate in favore delle PMI.
I vantaggi sono molteplici:
Una volta individuato il prodotto e la banca convenzionata, dovrai presentare la tua richiesta di garanzia. Potrai inoltrare la tua domanda tramite la procedura on line o inviando il modulo cartaceo disponibile in formato pdf. Dovrai allegare alla domanda tutta la documentazione riportata nell’allegato 1.
Una volta concluso l’iter istruttorio, la delibera di Fidi Toscana sarà comunicata alla banca finanziatrice e all’impresa. La garanzia sarà effettiva all’atto dell’erogazione del finanziamento.
Puoi contattarci direttamente per verificare se esistono trattative in corso per il convenzionamento con la tua banca: faremo in modo di trovare la soluzione migliore.
Generalmente gli iter deliberativi procedono in parallelo. In caso di garanzia controgarantita dal FdG, la banca dovrà deliberare il finanziamento successivamente alla data di ammissione del Fondo.
I parametri che individuano una PMI (Piccola e Media Impresa) sono determinati dal Decreto delle Attività Produttive del 18/04/2005 (allegato) e dal Regolamento CE 651/2014.
Per il calcolo delle U.L.A. occorre considerare le seguenti regole:
Il De Minimis è una regola definita dall’Unione Europea. Secondo questa regola, gli aiuti concessi a una stessa impresa, sommati fra loro, non devono superare il limite massimo di 200.000 euro in tre anni.
I settori della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca sono disciplinati da regolamenti De Minimis specifici. Il regolamento De Minimis ha lo scopo di semplificare e velocizzare le procedure per il sostegno di alcuni settori, con la concessione di aiuti di modesta entità. In vigore per il settennato 2014 – 2020, ha introdotto un’importante novità: il concetto di “impresa unica”.
Nel calcolo del plafond De Minimis si deve prendere in considerazione sia l’azienda che richiede l’agevolazione, sia l’insieme delle imprese ad essa collegate.
Nello specifico, per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni di collegamento:
Con il Regolamento 651/2014 si identificano le categorie di aiuti che, a determinate condizioni, sono sollevate dall’obbligo di notifica alla Commissione Europea.
Il regolamento generale di esenzione (che sostituisce il precedente regolamento CE n.800/2008) ha lo scopo di concentrare il controllo ex ante della Commissione Europea sugli aiuti che hanno potenzialmente un maggiore impatto sul mercato interno. Entrato in vigore a partire dal 1 luglio 2014, ha introdotto importanti novità. Tra queste, il principio secondo cui è possibile cumulare liberamente l’aiuto De Minimis con gli aiuti di Stato esentati ai sensi del presente regolamento.
Il regolamento non si applica ad alcuni tipi di aiuto, come per esempio agli aiuti all’esportazione, ai regimi che superino la soglia di 150 milioni di euro, o alle imprese in difficoltà.
“Basilea 2” è un accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle banche. Le banche dei paesi aderenti dovranno accantonare quote di capitale proporzionali al rischio che deriva dai vari rapporti di credito assunti, valutato attraverso lo strumento del rating.