Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria
Secondo quanto previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, l’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Accesso civico generalizzato concernente dai e documenti relativi alle attività di pubblico interesse
L’accesso civico generalizzato, è caratterizzato dallo “scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”. (Art. 5 comma 2 D.lgs 33/2013).
Può essere presentato da chiunque e si applica a Fidi Toscana, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
Per presentare la richiesta di accesso civico generalizzato non è necessario fornire una motivazione, tuttavia la richiesta di accesso deve identificare chiaramente i documenti e i dati richiesti.
Sono ritenute inammissibili le richieste formulate in modo vago da non permettere di identificare i documenti o le informazioni richieste.
Il Responsabile della Trasparenza, responsabile del procedimento di accesso, valuta preliminarmente la richiesta pervenuta e sottopone le proprie valutazioni all’attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale, per la valutazione finale sull’istanza.
Il procedimento di accesso generalizzato si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza (salvo i casi espressamente previsti dal D. lgs 33/2013).
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato, è gratuito. Qualora la Società rispondesse mediante il rilascio di documenti ed informazioni in formato cartaceo, è sua facoltà richiedere il rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione su supporti materiali.
Oltre che per le motivazioni ed i limiti di cui all’art. 5 bis del D.lgs 33/2013, si informano i soggetti interessati che saranno oggetto di diniego, le istanze su dati riguardanti interessi economici e commerciali e, in qualità di intermediario iscritto all’albo ex art. 106 TUB, inerenti documenti ed informazioni, ricadenti nel segreto bancario e nella tutela dell’uso delle informazioni coperte dal segreto d’ufficio.
Regolamento Unico di Accesso
Allegato 1 Modulo accesso documentale
Allegato 2 Modulo accesso civico semplice
Allegato 3 Modulo accesso civico generalizzato
Allegato 4 Modulo riesame accesso civico generalizzato
Registro Accessi