Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria
Secondo quanto previsto dall’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, l’accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
La domanda di accesso civico si presenta al Responsabile della Trasparenza alla casella di posta elettronica: anticorruzione@fiditoscana.it.
L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Accesso civico generalizzato concernente dai e documenti relativi alle attività di pubblico interesse
L’accesso civico generalizzato, è caratterizzato dallo “scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”. (Art. 5 comma 2 D.lgs 33/2013).
Può essere presentato da chiunque e si applica a Fidi Toscana, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea.
Per presentare la richiesta di accesso civico generalizzato non è necessario fornire una motivazione, tuttavia la richiesta di accesso deve identificare chiaramente i documenti e i dati richiesti.
Sono ritenute inammissibili le richieste formulate in modo vago da non permettere di identificare i documenti o le informazioni richieste.
La richiesta di accesso generalizzato può essere presentata all’indirizzo mail anticorruzione@fiditoscana.it, o eventualmente a mezzo posta o fax, debitamente sottoscritta dal richiedente ed accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, specificando nell’oggetto: richiesta di accesso civico generalizzato.
Il Responsabile della Trasparenza, responsabile del procedimento di accesso, valuta preliminarmente la richiesta pervenuta e sottopone le proprie valutazioni all’attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale, per la valutazione finale sull’istanza.
Il procedimento di accesso generalizzato si conclude con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza (salvo i casi espressamente previsti dal D. lgs 33/2013).
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico, in risposta alla richiesta di accesso generalizzato, è gratuito. Qualora la Società rispondesse mediante il rilascio di documenti ed informazioni in formato cartaceo, è sua facoltà richiedere il rimborso dei soli costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione su supporti materiali.
Oltre che per le motivazioni ed i limiti di cui all’art. 5 bis del D.lgs 33/2013, si informano i soggetti interessati che saranno oggetto di diniego, le istanze su dati riguardanti interessi economici e commerciali e, in qualità di intermediario iscritto all’albo ex art. 106 TUB, inerenti documenti ed informazioni, ricadenti nel segreto bancario e nella tutela dell’uso delle informazioni coperte dal segreto d’ufficio.