Il Fondo – istituito, in base all’art. 2, comma 100, lettera a), della L. 662/1996, dal Ministero delle Attività produttive (ora dello Sviluppo economico), alimentato con risorse pubbliche – garantisce o contro-garantisce operazioni, aventi natura di finanziamento ovvero partecipativa, a favore di piccole e medie imprese. Gli interventi del Fondo consistono essenzialmente in “garanzie dirette” a fronte di esposizioni di banche e di Intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 del TUB (vedi) e in “contro-garanzie” a fronte delle garanzie rilasciate da confidi. Il Fondo rilascia garanzie per un importo multiplo rispetto alle risorse disponibili (“moltiplicatore”), nei limiti imposti dall’osservanza di uno specifico coefficiente di rischio. (fonte: Banca d’Italia).